Albo Pretorio online

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, al fine di modernizzare l'azione amministrativa mediante l'utilizzo di strumenti informatici e della comunicazione telematica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle Amministrazioni pubbliche sui propri siti Internet.

L’art.32, comma 1 della citata Legge 18 giugno 2009, n.69 prescrive che “A far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Inoltre, il successivo comma 5 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Tali scadenze sono state prorogate, dalla Legge 25 del 26/02/2010, al 1 gennaio 2011.

Da tale data l’Albo Pretorio on line va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all’interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.

Nell’ Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall'Istituto come delibere, provvedimenti relativi a procedimenti ed atti amministrativi, determinazioni dirigenziali, contratti, graduatorie, bandi di concorso, gare d’appalto.

In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l’assunzione da parte dell’amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei.

Pubblicazione on line e rispetto della privacy


Le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali sono valide anche per l'Albo Pretorio online. Ad es. dagli atti pubblicati vanno omessi i dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 il Garante della privacy consente la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati da pubblicare su Internet e pone nuovamente cautele e limiti di fronte alla pubblicazione di dati sensibili che inoltre, come è indicato nell’art.34 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, richiedono l’adozione di misure di sicurezza per garantire il trattamento dei dati con strumenti elettronici.

L’Albo Pretorio online contiene diversi provvedimenti che devono essere pubblicati per legge e che possono, a volte, fare menzione di alcuni dati sensibili strettamente indispensabili. Nel predisporre i documenti da affiggere, però, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni adottate, verrà comunque rispettata la riservatezza degli interessati.

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Aggiornato il: 25/05/2011 alle ore 13.12.35

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