Albo Pretorio online
La
Legge n. 69 del 18 giugno 2009, al fine di modernizzare l'azione
amministrativa mediante l'utilizzo di strumenti informatici e della
comunicazione telematica, riconosce l'effetto di pubblicità legale
solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle
Amministrazioni pubbliche sui propri siti Internet.
L’art.32,
comma 1 della citata Legge 18 giugno 2009, n.69 prescrive che “A far
data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”
Inoltre, il successivo comma 5 precisa che “a decorrere dal 1
luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale”.
Tali scadenze sono state
prorogate, dalla
Legge 25 del 26/02/2010, al 1 gennaio 2011.
Da tale data l’Albo Pretorio on line
va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto
all’interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in
originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul
proprio sito Internet istituzionale.
Nell’
Albo Pretorio on line va a confluire tutta la
documentazione prodotta dall'Istituto come delibere, provvedimenti
relativi a procedimenti ed atti amministrativi, determinazioni
dirigenziali, contratti, graduatorie, bandi di concorso, gare d’appalto.
In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di
provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le
medesime modalità, implica l’assunzione da parte dell’amministrazione di
una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto
alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei.
Pubblicazione on line e rispetto della privacy
Le regole sulla privacy dettate nel
Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla
tutela dei dati personali sono valide anche per l'Albo
Pretorio online. Ad es. dagli atti pubblicati vanno
omessi i dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale).
Con la
delibera n.17 del 19 aprile 2007 il
Garante della
privacy consente la diffusione di dati personali per finalità di
trasparenza e di comunicazione nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre
nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati da pubblicare su Internet e pone nuovamente
cautele e limiti di fronte alla pubblicazione di dati sensibili che
inoltre, come è indicato nell’art.34 del
Decreto Legislativo n.196 del 2003, richiedono l’adozione di misure
di sicurezza per garantire il trattamento dei dati con strumenti
elettronici.
L’Albo Pretorio online
contiene diversi provvedimenti che devono essere pubblicati per legge e
che possono, a volte, fare menzione di alcuni dati sensibili
strettamente indispensabili. Nel predisporre i documenti da affiggere,
però, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla
trasparenza delle deliberazioni adottate, verrà comunque rispettata la
riservatezza degli interessati.

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