Circolare Ministeriale 22 Maggio 2007, n. 43
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI
Prot. 5324
Oggetto: Giudizio di ammissione all’esame di Stato
A seguito di richieste di chiarimento sul giudizio di ammissione
all’esame di Stato, fatte pervenire da dirigenti scolastici e
docenti, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’Ordinanza ministeriale n. 26 del 15.03.2007, all’articolo 2, comma
1 prevede la formulazione, da parte del Consiglio di classe, di un
giudizio di ammissione volto ad accertare l’idoneità dell’alunno ad
affrontare l’esame, anche in presenza di eventuali valutazioni non
sufficienti nelle singole discipline.
La valutazione del Consiglio di classe può, pertanto, concludersi
con un “giudizio di ammissione” ovvero con “un giudizio di non
ammissione”.
In tali casi devono essere puntualmente motivate sia la non
ammissione all’esame sia l’ammissione all’esame dei candidati che
presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle
singole discipline, il Consiglio di classe, nell’ambito della
propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità
da seguire per la formalizzazione del provvedimento di ammissione
all’esame.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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