Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di
Stato
Prot. AOODGOS/R.U./UN. 4777
Circolare n. 46
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica
Destinatari
Roma, 7 maggio 2009
OGGETTO: Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale
di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno
scolastico 2008/2009)
La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti
dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica
collegiale degli esiti del processo di
insegnamento-apprendimento.
In quanto tale la valutazione degli alunni non può non
considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in
termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al
tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice
calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole
discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e
docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali,
temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo
del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti
dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi,
si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla
valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge
30 ottobre 2008, n. 169).
Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di
comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1
dell'O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione
della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame
stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane,
ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli
studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Giacomo Dutto
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