C.M. n.90 Prot. n. 10802
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
Roma, 26 Ottobre 2007
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per
l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di
comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali
sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli
esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e sulla
procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni
scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal decreto
legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176.
Modalità e termini di presentazione delle domande di esame
I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli
esami di Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della
propria scuola. Il suddetto termine è di natura ordinatoria. I
candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli
esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche
previsioni normative.
I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di
riportare, in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore
a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che
abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti
il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono
presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per
merito entro il 31 gennaio 2008.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il
31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare
agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono
presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008.
Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in
ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello
legislativo, introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito
nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento
emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore entro il 30 novembre 2007.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente
a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il
31 gennaio 2008.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati esterni agli
esami di istruzione professionale, e quella relativa alla frequenza
del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei
candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le
esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della
presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio 2008.
Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella
legge 25 ottobre 2007,n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4,
della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11
gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di
ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale
competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente
dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami da parte dei
candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente
all'unico organo individuato dalla legge come competente.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della
Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore Generale può prendere in considerazione anche eventuali
domande tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché
i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione,
corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale,
le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti
di ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della
residenza, e danno comunicazione agli interessati dell'esito della
verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Il
requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di
cui al D.P.R. n. 445/2000.
Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al
rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge
n.425/1997 e del criterio di territorialità disciplinati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito
nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne consegue che possono
verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il
candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella propria
istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui
dovranno essere sostenuti gli esami.
Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a
verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita
il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di
effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. I candidati esterni sostengono gli
esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche
loro assegnate come sede di esame.
Criteri di assegnazione delle domande
I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per
l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e
degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e
paritarie per poter procedere correttamente all'assegnazione delle
domande.
I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola
classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11
gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in
primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni,
non venga superato il limite, previsto dall'art.1,capoverso art.4 -
comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei
candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività
dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali
dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche
di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli
istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli
esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per
classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del
vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione)
commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero,
esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni
apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna
istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una
classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore
classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita
- presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente
nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione
sul territorio nazionale.
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e
paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di
criteri oggettivi quali ad esempio quello dell'ordine cronologico di
acquisizione delle domande agli atti dell'Ufficio e del criterio
della territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente,
l'ordine delle preferenze espresse a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione
agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla
ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali
o paritarie.
In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione
delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di
ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio
della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito
nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli
istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di
studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i
Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in
ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati
esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge
n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Da ultimo,
nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale,
si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già
utilizzata precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale
l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale
della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile
notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio
Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone
comunicazione all'interessato.
Deroghe alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo
regionale
ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di
Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza
anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la
situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al
superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto
legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari)
e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel
caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale
comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori
regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione
ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone,
l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede
all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato
dell'Istituto di assegnazione della domanda.
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute
o già esistenti al momento della presentazione della domanda,
connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità,
abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o
provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della
propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge
n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di
sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o
paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono
individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende
sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di
studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è
resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la
precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda
all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di
competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e
informandone l'interessato.
Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità
Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari,
ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno
facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure
su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione
scolastica sede di esami.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel comune di residenza, il Direttore Generale preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri
licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza,
le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi
linguistici.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad
altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza
di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande
in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale,
preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso
istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.
Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità
Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per
l'indirizzo di Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti
disposizioni. Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, con
l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni
scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le
attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di
comunità) e con classi terminali, ubicato nella regione di
residenza.
Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto delle indicazioni generali soprariportate, osservando il
limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire apposite
commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti
statali e nel numero massimo di due commissioni.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a
Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il
Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza
classi terminali;
ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo
di classi terminali;
altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. Per
l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
-la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche
di classi non terminali
presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei
candidati esterni;
-la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per
gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
la materiale capienza dei locali.
Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale
sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di
commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione.
Disposizioni a carattere generale
Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati
prima della formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni di esame. Le relative procedure debbono essere attivate
subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi di
organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare
configurazione delle commissioni nei tempi previsti. Nell'ipotesi
che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli
stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.
Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni
sostengano esami con prove pratiche di laboratorio, è dovuto un
contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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