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Decreto Ministeriale n. 42
Modalità di attribuzione del credito scolastico e di
recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante
interventi di sostegno e di recupero conseguenti
all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del
17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università", che
sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23
luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata
la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e
dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalità di recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione
del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi
dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma
1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di
modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del
23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n.
323;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
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Ai candidati agli esami di Stato a conclusione,
rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e
2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio
per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della medesima legge.
-
I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle
tabelle allegate al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere
dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli
studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno
scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli
alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico
2008/2009 riguarder¡§¡è anche quelli delle ultime
classi.
-
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati
positivamente nello scrutinio finale gli alunni che
conseguono la media del "sei".
-
Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo
restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare
il punteggio in caso di possesso di credito formativo.
Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai
candidati esterni ed interni, tale integrazione può
essere di 1 punto.
Art. 2
Recupero dei debiti formativi
-
Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica
a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi
degli studenti frequentanti la terzultima classe,
secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
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Ai candidati agli esami di Stato a conclusione,
rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e
2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
-
Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art.
193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente
scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le
motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di
classe, nonchè un dettagliato resoconto sulle carenze
dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti
in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline
nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente
alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di
Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti
formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
-
Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso
dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello
in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto
conto della natura delle carenze residue o di
particolari situazioni che abbiano comunque impedito il
completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di
classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può
decidere di concedere all'alunno la possibilità di
estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel
corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve
motivare la decisione assunta di promuovere alla classe
terminale l'alunno che non abbia saldato il debito
formativo contratto nella terzultima classe,
specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia
promosso con debito formativo relativo anche alla
penultima classe.
-
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
nei confronti degli alunni della terzultima classe
promossi con debito formativo nello scrutinio finale
dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli
studenti promossi con debito formativo nello scrutinio
finale dell'anno scolastico 2007/2008.
-
Nello scrutinio del primo trimestre o del primo
quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe
esamina la posizione degli alunni con riferimento al
saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli
contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non
saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza
di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe
predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche
volte a verificare il superamento delle lacune pregresse
riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove
il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni
e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono
essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie
prima del 15 marzo.
-
Nei confronti degli alunni che abbiano saldato
nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti
nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al
terzultimo anno.
-
Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe
all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri,
tempi e modalità per l'attivazione degli interventi
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,
definendo altresì modalità di informativa alla famiglia
da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento
e agli esiti delle attività di recupero.
-
Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici
e professionali, per le discipline aventi dimensione
pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno
di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con
le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
-
Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di
ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei
docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di
programmazione educativa e didattica, predispongono
attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso
anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di
preparazione in una o pi¨´ discipline.
-
I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di
recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati
siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea
e tempestiva informazione sia agli alunni che alle
famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti
formativi
-
Nella organizzazione degli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi puòessere
adottata anche un'articolazione diversa da quella per
classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi
che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
-
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia
didattica ed organizzativa, possono attivare gli
interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine
delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è
stato rilevato.
-
Le istituzioni scolastiche possono individuare anche
modalità diverse ed innovative di attività di recupero,
che prevedano collaborazioni esterne, al fine di
garantire nelle scelte la centralità dei bisogni
formativi dello studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
-
Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei
docenti, con propria delibera, approva annualmente un
piano di fattibilit¡§¡è degli interventi di recupero,
anche sulla base della consistenza delle risorse a tal
fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le
erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del
6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti
dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente
articolo.
-
I criteri per la utilizzazione del personale docente e
non docente da impiegare nelle attività di recupero sono
definiti in sede di contrattazione di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma
2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
|
Media dei voti
|
Credito scolastico (Punti)
|
|
|
I anno
|
II anno
|
III anno
|
|
M = 6
|
3-4
|
3-4
|
4-5
|
|
6 < M ≤
7
|
4-5
|
4-5
|
5-6
|
|
7 < M ≤
8
|
5-6
|
5-6
|
6-7
|
|
8 < M ≤
10
|
6-8
|
6-8
|
7-9
|
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso
in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è
stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del
corso di studi con un debito formativo, va attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico
successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti
previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato
nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione
del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi
contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è
rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica,
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica
di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma
7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità
|
Media dei voti inseguiti in esami di
idoneità
|
Credito scolastico (Punti)
|
|
M = 6
|
3
|
|
6 < M ≤
7
|
4-5
|
|
7 < M ≤
8
|
5-6
|
|
8 < M ≤
10
|
6-8
|
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami
di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle
bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2
anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in
numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il
punteggio ¡§¡§ attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8
del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari
|
Media dei voti delle prove preliminari
|
Credito scolastico (Punti)
|
|
M = 6
|
3
|
|
6 < M ≤
7
|
4-5
|
|
7 < M ≤
8
|
5-6
|
|
8 < M ≤
10
|
6-8
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NOTA - M rappresenta la media dei voti
conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate
nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in
caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a
3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.
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