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Decreto
Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007
Modalità e
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
IL MINISTRO
VISTO il
D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006,n.
233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18
maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per
il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la
legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di
Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la
legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di
esami di Stato
conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia
di raccordo
tra la scuola e le università”; in particolare, l’articolo 1 che ha
sostituito gli articoli
2, 3 e 4
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3,
lettera a) che ha abrogato
l’articolo
22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della
legge 28 dicembre
2001, n.
448;
VISTO il
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni
nella legge 3
febbraio
2006, n. 27, ed, in particolare, l’art.1-bis, recante norme in
materia di scuole non
statali;
DECRETA
Art. 1
Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di
Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2
Modalità e
termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e
interni
1. Le
materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal
Ministro della
pubblica
istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio.
2. E', in
ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni
docenti delle discipline
oggetto
della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata
ad un
commissario
esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un
commissario
interno e viceversa.
3.
L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in
modo da assicurare una
equilibrata
presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di
favorire, per quanto
possibile,
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 3
Nomina e
formazione delle commissioni
1. Le
commissioni sono nominate dal dirigente preposto all’Ufficio
Scolastico regionale.
2. Ogni
commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto,
pareggiato, è
composta da
un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti,
dei quali il 50
per cento
interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due
classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni
alle classi
stesse, in
numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e,
comunque, non
superiore a
tre.
4. Le classi
di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano
a funzionare corsi
ai sensi
dell’art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con
modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a
classi di istituti statali o
paritari.
5. Ad ogni
classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Art. 4
Procedure
generali di nomina
1. I
componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a. secondo
le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8;
b.
all’interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli
articoli 5, 6, 7, e 8;
c. in base
alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Le nomine
sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti
stabiliti agli articoli
13 e 15.
3. I
Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le
quali hanno espresso
gradimento,
nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non
sia
possibile la
nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla
nomina d'ufficio.
Art. 5
Criteri di
nomina dei Presidenti
1. I
Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente
ordine di precedenza, tra:
a. i
dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali
d'istruzione secondaria
superiore,
ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi
di studio
di
istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti
ai convitti
nazionali ed
agli educandati femminili;
b. i
dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di
istruzione primaria e
secondaria
di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli
istituti di
istruzione
secondaria superiore;
c.1. i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo,
compresi
in una
graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
c.2. i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che
abbiano
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in
corso,
incarico di
dirigente scolastico;
c.3. i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che
abbiano
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in
corso,
incarico di
collaboratore del dirigente scolastico;
c.4. i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo,
provvisti
di laurea
almeno quadriennale o specialistica;
c.5. i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore
statali, con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d. i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
e. i
ricercatori universitari confermati;
f. i
direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
g. i docenti
di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
h. i
dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria
superiore, collocati a
riposo da
non più di tre anni;
i. i docenti
di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a
riposo da non
più di tre
anni.
Art. 6
Criteri di
nomina dei commissari esterni
1. I
commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di
precedenza:
a. tra i
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali di istruzione
secondaria
superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e
nelle classi
non
terminali;
b. tra i
docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine
dell'anno
scolastico
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano,
nell'ordine,
nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
c. tra i
docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine
dell'attivita'
didattica di
istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano,
nell'ordine,
nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
d. tra i
docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore
collocati a riposo da
non più di
tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta;
per il caso
in cui, al
fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle
commissioni,
dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle
lettere a),
b), c), del
presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare;
e. tra i
docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo
determinato sino
al termine
dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche,
abbiano
prestato
effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali
d'istruzione secondaria
superiore e
siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie
comprese
nelle classi
di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno
dei
corsi della
scuola secondaria superiore. Tale disposizione resta subordinata
alle
medesime
condizioni di cui alla precedente lettera d) del presente comma.
2. I docenti
con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso
di
abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. Da
ultimo, in caso di necessità, si prescinde dal requisito
dell'abilitazione, tenendo conto,
comunque,
del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per
l'accesso ai ruoli.
4. Nel
rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le
nomine sono effettuate
secondo il
seguente ordine:
1. per la
materia d'insegnamento;
2. per la
classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento;
5. Nel caso
di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti
appartenenti alla stessa
classe di
concorso, come indicato al comma 4, la nomina viene effettuata, ove
possibile, per
classe di
concorso affine.
Art. 7
Fasi
territoriali di nomina – Presidenti
1. Le nomine
dei presidenti per le categorie di personale avente titolo di cui
alla lettera a) dell’art.5
sono
effettuate, seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
A)-
nell’ambito del comune di servizio o residenza, secondo l’ordine di
preferenza espressa.;
B)-
nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo
l’ordine delle preferenze espresse,
ove non sia
stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o
residenza;
C)-
d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata
possibile la nomina sulle
preferenze
espresse;
D)-
d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia
stato possibile effettuare la nomina
in base alle
fasi di cui alle lettere A) e B) e C);
2. Le nomine
a presidente delle altre categorie di personale avente titolo alla
nomina di cui alle
lettere b),
c.1), c.2), c.3), c.4), c.5); d); e); f);g); h); i) dell’art.5 sono
effettuate, nel rispetto
dell’ordine
di priorità di cui all’articolo medesimo, seguendo le sopraelencate
fasi territoriali.
3. Qualora
non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2 -
le nomine
dei Presidenti per tutte le sedi di esame, si procede alla nomina in
ambito regionale, nel
rispetto
dell’ordine di precedenza di cui all’art.5, prioritariamente
nell’ordine delle preferenze
espresse per
i comuni della Regione di servizio o residenza e, successivamente,
d’ufficio.
4. Eventuali
nomine che si rendano, eccezionalmente necessarie in ambito
interregionale, sono
disposte dal
Direttore Generale competente, previo specifico accordo con il
Direttore Generale della
Regione in
cui l’aspirante ha presentato la domanda di partecipazione.
5.
Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della
provincia, l’ordine di assegnazione
è quello di
cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra
comuni della
provincia, a partire dal comune di servizio o residenza. Ove si
renda necessario
procedere
alla nomina fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi della
Regione è disposta
secondo
l’ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla
provincia limitrofa a
quella cui
appartiene il comune di servizio o residenza.
Art. 8
Fasi
territoriali di nomina - Commissari esterni
1. Le nomine
dei commissari esterni per le categorie di personale avente titolo
di cui all’art. 6, sono
effettuate,
nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo medesimo,
seguendo le sottoelencate
fasi
territoriali:
A)-
nell’ambito del comune di servizio o residenza, nell’ordine di
preferenza espressa;
B) d’ufficio
nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la
nomina sulle
preferenze
espresse;
C)-
nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo
l’ordine delle preferenze espresse,
ove non sia
stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o
residenza;
D) -
d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia
stato possibile effettuare la
nomina in
base alle fasi di cui alle lettere A), B) e C).
E) –
eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di
priorità di cui all’art.6,
prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni
della Regione in cui l’aspirante
presta
servizio; successivamente, d’ufficio; qualora non sia possibile
effettuare – in base alle
disposizioni
di cui alle lettere A),B), C), D) del presente comma – le nomine per
ogni sede d’esame;
2. Per
eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell’ambito delle
categorie del personale di cui
alle lettere
d) ed e) dell’art. 6, secondo la procedura di cui al precedente
comma 1.
3. Eventuali
nomine che si rendano, eccezionalmente, necessarie in ambito
interregionale, vengono
disposte
d’ufficio dal competente Direttore generale regionale, previo
specifico accordo con il
Direttore
generale della Regione in cui presta servizio l’aspirante.
4.
Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della
provincia, l’ordine di assegnazione
è quello di
cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra
comuni della
provincia, a partire dal comune di servizio o di residenza. Ove si
renda necessario
procedere
alla nomina fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi della
Regione è disposta
secondo
l’ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla
provincia limitrofa a
quella cui
appartiene il comune di servizio o di residenza.
Art. 9
Indirizzi di
studio particolari
1. Nelle
sezioni di liceo classico europeo, ad opzione internazionale
francese, spagnola, tedesca
funzionanti
presso istituti statali o paritari, con apposito provvedimento
saranno date specifiche
indicazioni
sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art. 10
Preferenze a
parità di condizioni
1. La
preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni,
nell'ambito delle categorie di
personale di
cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di
ciascuna fase territoriale di
nomina, e'
determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i
capi di istituto, quella
maturata nel
precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. Per i docenti a
tempo determinato
l’anzianità
di servizio considerata è quella non di ruolo. A parita' di tutte le
condizioni la preferenza
è
determinata dall'anzianita' anagrafica.
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Art. 11
Designazione
dei commissari interni
1. I
commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe,
in base ai criteri
indicati
nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie
non affidate ai
commissari
esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla
commissione cui
sono
assegnati i candidati.
2. Nel caso
di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i
commissari interni sono
individuati
tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o
di istituti dello
stesso tipo.
Art. 12
Impedimento
ad espletare l'incarico
1. Non e'
consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in
commissioni operanti in
settori di
istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o
lasciarlo, salvo nei
casi di
legittimo impedimento.
2.
L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato
immediatamente al dirigente
preposto
all’Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la
commissione, il quale
dispone
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
3. La
documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
prodotta dai capi di
istituto e
dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale e al
proprio capo
d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento
stesso.
Art. 13
Preclusioni
alla nomina
1. I
presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle
commissioni d'esame
operanti
nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico
della sede di servizio,
nelle scuole
ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti,
l’incarico
di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si
sia prestato
servizio nei
due anni precedenti.
Art. 14
Docenti
part-time
1. I docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a
svolgere la
funzione di
commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo,
hanno
facoltà di
presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come
presidenti o
commissari
esterni.
2. Qualora
vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono tenuti a
prestare
servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo
pieno e ai
medesimi
vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione
agli esami, la
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stessa
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero
senza la riduzione
dell'attività lavorativa.
Art. 15
Divieti di
nomina
1. Non si
da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle
seguenti posizioni:
a. qualsiasi
tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro
in servizio
in epoca
posteriore alla data di inizio degli esami;
b.
collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 5 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
della
scuola
(Quadriennio giuridico 2002-2005);
c.
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della
legge 30 dicembre
1971, n.
1204, e successive modificazioni e integrazioni;
d.
aspettativa o distacco sindacale.
2.
Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario
di sanzioni disciplinari
superiori
alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello
precedente ovvero che
risulti
indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti
incompatibilità con la
nomina
stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso
di precedenti
esami,
previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 16
Sostituzioni
1. I
dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla
sostituzione dei
componenti
esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto,ove
possibile, dell’elenco
dei non
nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei
criteri di nomina di cui ai
precedenti
articoli.
2. Il capo
d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno,
valuta l'opportunità di
designare un
docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di
diverso corso
o un docente
di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o
dello stesso
corso o di
altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge
detta funzione
in altra
commissione.
3. Qualora
ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente
compreso nelle
graduatorie
d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in
mancanza, di
materia non
rappresentata.
4. Nelle
operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in
commissione dei
docenti
delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.
Art. 17
Regione e
Province autonome
1. Per la
regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente
decreto, ad eccezione
di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13,
recante la
disciplina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame
di Stato
9
conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella
Regione, ai sensi
dell’art.
21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive
integrazioni, ivi compresa
la quarta
prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3
novembre 1998, n.
52.
2. Sono
fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano previste,
rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996,
n. 433, e
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, come
modificato
dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Art.18
Validità
Il presente
decreto ha carattere permanente.
Il presente
decreto è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
Roma, 17
gennaio 2007
IL MINISTRO
FIORONI
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