Decreto Ministeriale n. 99
Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del
credito scolastico
IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia
di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio
1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di
cui alla legge11-1-2007, n. 1;
VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti
formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;
VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;
VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92
VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, e, in particolare, l’articolo 6;
TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in
vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato
possibile dare esecuzione all’art. 14, comma 3, contenente le
norme transitorie relative all’ammissione agli esami di Stato
degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni
scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza
dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento
dell’esame di Stato 2008/2009;
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l’applicazione della
normativa transitoria di cui all’articolo 14, comma 3, del
citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal
corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le
disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si
devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate
al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del
DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall’art. 11 del
medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine
di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in
materia di ammissione alla classe successiva e all’esame
conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione nonché all’esigenza
di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui
all’introduzione della lode prevista dall’articolo 1, capoverso
art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007,n. 1;
RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per
l’attribuzione della lode da parte delle commissioni
esaminatrici;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei
punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate
al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si
applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo
anno.
2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà
agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico
2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.
Art.2
Attribuzione della lode
1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge
11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la
commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di
eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle
prove d’esame.
Art. 3
Criteri per l’attribuzione della lode
1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a
coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1
a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione
di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli
scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e
ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa
la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico
annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122,
art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella
misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in
relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425
e successive modificazioni.
6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5
a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione
di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli
scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo
solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell’attribuzione
della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico
annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il
punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo
le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Art. 4
Norme transitorie
1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico
2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a)
abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre
relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico
2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio
previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti
dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico
2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che
abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali
relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della
lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e
all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova
d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o
dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella
misura massima all’unanimità.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai
sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2,
relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi
del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a
coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a
condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo
complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui
all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento
viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di
corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito
che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini
dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale
relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni
prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di
classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze,
nella misura massima all’unanimità.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai
sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2,
relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi
del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno
scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a
coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a
condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione
di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli
scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe
solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati
anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del
secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico
2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei
confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma
3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei
confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma
4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.
6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati
anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del
secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico
2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4,
devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna
disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche
nei due anni antecedenti il penultimo.
16 dicembre 2009
IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI
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