Regolamento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323
(in GU 9 settembre 1998, n. 210)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTO l’art. 87, quinto comma, della
Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in
particolarer l’articolo 1;
VISTO l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di
istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal
Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del
25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;
SENTITI i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi
nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 1
giugno 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 (Finalità dell'esame di Stato)
1. (L. 425, art.1, comma 1) Gli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si
sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria
superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti
d’arte, al termine dei corsi integrativi.
2. (Regolamento) Gli esami di
Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria
superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. (Regolamento) L’analisi e la
verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad
accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in
quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le
capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.
Art. 2 (Candidati interni)
1. (L. 425, art.2, comma 1 e Regolamento)
All’esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che
abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e siano stati
valutati in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali che siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute che abbiano frequentato l’ultima classe
di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre
classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi
del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati
valutati in sede di scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima
classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui
alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui
ai commi 2 e 3.
2. (L. 425, art.2, comma 5 e
Regolamento) Possono sostenere, nella sessione dello stesso
anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello
scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma
la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di
tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.
3. (Regolamento) Il beneficio di
sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo
prescritto, l’esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti
all’obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché,
se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe
nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, secondo periodo.
Art. 3 (Candidati esterni)
1. (Regolamento) Oltre ai candidati di
cui all'articolo 2 sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni
previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età
entro l’anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto
all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza
di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso, nel caso di esami di
Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte, del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente
dall’età;
d) compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in corso;
e) siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
2. (Regolamento) I candidati agli
esami negli istituti professionali devono documentare di
avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti,
per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del
tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.
3. (Regolamento) I candidati di cui
alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi
titolo di studio.
4. (Regolamento) Non sono ammessi agli
esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso
corso di studi.
5. (L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento)
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso
di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal
piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli
anni per i quali non siano in possesso della promozione o
dell’idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione
delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
6. (Regolamento) I candidati di cui al
comma 1, lett.e) e quelli in possesso di promozione o idoneità
all’ultima classe di altro corso di studi sostengono l’esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della
individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
7. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento)
L’esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della
classe dell’istituto statale collegata alla commissione alla quale
il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove
necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate
negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso in cui il numero dei
candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d’esame,
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo
dell’istituto sede dell’esame conclusivo, al momento
dell’acquisizione della domanda di ammissione all’esame medesimo.
Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali
sostiene le prove.
8. (Regolamento) I candidati
provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso
di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e
livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo
superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un
numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
9. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento)
L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6,
in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi
esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una
delle classi precedenti l’ultima.
10. (Regolamento) E’ fatta salva
l’ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali
anche derivanti da specifici accordi.
11. (Regolamento) I candidati
presentano domanda di ammissione all’esame, ad un solo istituto,
entro il 30 novembre dell’anno scolastico in cui intendono sostenere
l’esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in
considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che
pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che
cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.
Art. 4 (Contenuto ed esito dell’esame)
1. (L. 425, art.3, commi 1 e 4, e
Regolamento) L’esame di Stato comprende tre prove scritte aventi
le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad
evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal
candidato. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
2. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento)
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal
candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le
tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della
pubblica istruzione con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1.
3. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento)
La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l’ordinamento
vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni
prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al
candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.
4. (L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento) La
terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare,
oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di
utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle
materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione
scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli,
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali
o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento
della prova possono essere adottate cumulativamente o
alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche
l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese
nel piano di studi dell’ultimo anno.
5. (L. 425, art.3, comma 3 e Regolamento)
Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle
nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari
profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di
interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell’ultimo anno di corso.
6. (L. 425, art.3, comma 6, art.5, comma 1
e Regolamento) A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame
dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove
scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono
ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove
scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere
attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di
venti punti. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un
punteggio minimo complessivo di 60/100. L’esito delle prove scritte
è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede
della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata
per l’inizio dello svolgimento del colloquio.
7. (L. 425, art.3, comma 6) Fermo
restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a
70 punti.
Art. 5 (Modalità di invio, formazione e
svolgimento delle prove d'esame)
1. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento)
I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai
provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con
indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla
trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa
adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza.
La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con
decreto del Ministro della publica istruzione, entro la prima decade
del mese di aprile di ciascun anno.
2. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento)
Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione
di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione
educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal
fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per
la commissione di esame un apposito documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del
percorso formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso
all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato.
Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. (Regolamento) La commissione
entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda
prova definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al
comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta
prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente.
Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell’archivio
nazionale permanente di cui all’art. 14.
4. (Regolamento) Il documento di cui
al comma 2, nelle scuole che attuano l’autonomia didattica e
organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o
dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni
provenienti da più classi.
5. (Regolamento) Le scuole che abbiano
conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di
predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6. (Regolamento) Qualora i testi
relativi alle prime due prove scritte non giungano
tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne
informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede
all’invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o
disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per
l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i
testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col
decreto di cui al comma 1.
7. (Regolamento) Il colloquio
ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di
ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8,
prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell’art. 4,
comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la
possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. (L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento)
Le commissioni d’esame possono provvedere alle correzioni delle
prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle
commissioni.
9. (L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento)
Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di
una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato.
I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se
sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la
maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente
a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle
proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al
candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti
proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel
verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei
singoli componenti.
Art. 6 (Esami dei candidati con handicap)
1. (Regolamento) Ai fini di quanto
previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992,
n. 104, confluito nell’art. 318 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione
d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri
candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o
modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione
delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di
personale esperto;per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno
durante l’anno scolastico.
2. (Regolamento) I testi della prima e
della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche
tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione
di forte handicap visivo.
3. (Regolamento) I tempi più lunghi
nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,
previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del
1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In
casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità
dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle
modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
Art. 7 (Prove suppletive e particolari
modalità di svolgimento degli esami)
1. (Regolamento) Ai candidati
che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per
grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si
trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove
scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo
fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della
conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre
tale data; per l’invio e la predisposizione dei testi si
seguono le modalità di cui all’articolo 5.
2. (Regolamento) Il presidente della
commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si
svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono
stati convocati.
3. (Regolamento) In casi eccezionali,
ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia
impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove
stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con
propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il
completamento.
Art. 8 (Sedi degli esami)
1. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)
Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali,
i licei linguistici di cui all’art. 363, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e) del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297 e, limitatamente ai candidati di cui
all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti.
2. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)
Sede d’esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto
dall’art.362, comma 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono soltanto gli istituti
statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.
3. (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)
Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul
territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli
istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o
nella provincia di residenza.
4. (Regolamento) Qualora il numero
delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto
alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli
studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una
parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia
vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri
istituti dell’ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti,
previe intese con i competenti Provveditori agli studi.
5. (Regolamento) Qualora, per
l’esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per
la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale,
non si possa far luogo all’applicazione dei criteri di cui ai commi
3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame
si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso,
della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non
impegnati in esami di Stato.
6. (Regolamento) Per i candidati
degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi
valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d’esame
fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni
esaminatrici, ove ne ravvisi l’opportunità, a spostarsi presso le
suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di
norma nella sessione suppletiva.
7. (L. 425, art.4, comma 6) Per i
candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata
dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la
domanda di ammissione agli esami .
8. (Regolamento) I componenti esterni
delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di
esame stabilite per i candidati.
Art. 9 (Commissione d’esame)
1. (L. 425, art.4, comma 1) La
Commissione d’esame è nominata dal Ministero della pubblica
istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50
per cento interni e il restante 50 per cento esterni all’istituto,
più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni
sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma
dell’articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
2. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento)
Ogni due commissioni d’esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a
quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque,
non superiore a quattro. E’, in ogni caso, assicurata la nomina di
commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della
prima e della seconda prova scritta.
3. (L. 425, art.4, comma 4 e Regolamento)
Ad ogni singola commissione d’esame sono assegnati, di norma,
non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono
appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione
di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in
cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile
rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere
costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati
esterni ovvero con soli candidati esterni.
4. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento)
Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media
statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e
seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari
confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti
statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da
meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria
superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola
secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole
istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai
membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata
alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti
che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche
autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati
interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati
esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono
individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo
istituto o di istituti dello stesso tipo.
5. (Regolamento) I criteri e le
modalità per le nomine dei componenti le commissioni d’esame e per
la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni
scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione
con il decreto di cui al comma 1.
6. (L. 425, art.4, comma 2) I
presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle
commissioni d’esame operanti nella propria scuola, in altre scuole
del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato
servizio negli ultimi due anni.
7. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento)
Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina
in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche
in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. (L. 425, art.4, comma 5 e
Regolamento) La partecipazione dei presidenti e dei commissari è
compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di
spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come interpretato dall’articolo 1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33
miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro
esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza
dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d’esame. Il
compenso dei membri interni tiene conto anche dell’eventuale
svolgimento della funzione in più commissioni.
Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle
commissioni d’esame)
1. (Regolamento) La
partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del
presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e
docente della scuola.
2. (Regolamento) Non è consentito ai
componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo,
salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere
documentati e accertati.
3. (Regolamento) La competenza a
provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle
commissioni d’esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le
sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all’articolo 9,
comma 5.
4. (Regolamento) Il commissario
assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante
durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
5. (Regolamento) La sostituzione dei
membri interni viene disposta, su designazione del capo d’istituto,
con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso
corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato
impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che
non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.
Art. 11 (Credito scolastico)
1. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento)
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei
punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico
che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi
riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Per gli
istituti professionali e gli istituti d’arte si provvede
all’attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre
anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di
licenza.
2. (Regolamento) Il punteggio di cui
al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione
complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in
corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche
l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli
istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto,
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e
della nota in calce alla medesima.
3. (Regolamento) Non si da’ luogo ad
attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non
consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione
con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna
il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può
integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell’anno
scolastico successivo e previo accertamento di superamento del
debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella
medesima nota.
4. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento)
Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente
attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio
complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in
considerazione del particolare impegno e merito scolastico
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi
negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor
rendimento.
5. (L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento)
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito,
per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita
nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai
sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura
ottenuta nell’ultimo anno frequentato.
6. (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento)
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla
commissione d’esame ed è pubblicato all’albo dell’istituto il giorno
della prima prova scritta.
7. (Regolamento) Per i
candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima
classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l’esame
di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo
anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla
commissione d’esame sulla base dei risultati conseguiti per
idoneità, secondo le indicazioni dell’allegata tabella b).
8. (Regolamento) Per i candidati
esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità
all’ultima classe, in aggiunta all’eventuale credito derivante dalla
promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d’esame
tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo
quanto indicato nell’allegata tabella c).
9. (Regolamento) Per i candidati
esterni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e), o in possesso di
promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso
di studi è attribuito dalla commissione d’esame il credito
scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove
preliminari secondo le indicazioni della tabella c).
10. (Regolamento) In analogia a quanto
stabilito dall’articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n.
425, per quanto concerne l’ultimo anno, ai candidati di cui ai commi
7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta
per il penultimo anno.
11.(L. 425, art.5, comma 4 e
Regolamento) Per tutti i candidati esterni, fermo restando il
punteggio massimo di 20, la commissione d’esame può aumentare il
punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al
successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non
può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si
tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine
di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Art. 12 (Crediti formativi)
1. (Regolamento) Ai fini previsti dal
presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni
qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta
attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati
esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni
d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno
avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione
scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro
della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che
danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. (Regolamento) Le certificazioni
comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono
stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le
disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento
contributivo.
3. (Regolamento) Le certificazioni dei
crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate
dall’autorità diplomatica o consolare.
Art.13 (Certificazioni)
1. (Regolamento) La certificazione
rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche
in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli
di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la
durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le
materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna,
le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali
acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l’alunno in situazione di handicap
abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia
conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve
un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le
certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero
della pubblica istruzione.
Art. 14 (Osservatorio)
1. (Regolamento) E’ istituito, presso
il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il
compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della
nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto
permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la
predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in
collaborazione con i competenti uffici dell’amministrazione della
pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente
utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
2. (Regolamento) Al fine del
monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle
commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori,
un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti
dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede
all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti
nelle relazioni.
Art. 15 (Disposizioni transitorie per
l’applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni
finali)
1. (Regolamento) Gli esami di Stato
secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall’anno
scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal
presente articolo.
2. (Regolamento) Negli esami di Stato
che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo
ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma
semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di
argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni
sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate
alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui
all’art.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami
secondo il nuovo ordinamento.
3. (L.425, art.5, comma 3 e Regolamento)
Agli alunni che affronteranno l’esame al termine dell’anno
scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla
base dell’allegata tabella d) e della nota in calce alla medesima,
tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto
anche dell’andamento dei due anni precedenti; agli alunni che
affronteranno l’esame al termine dell’anno scolastico 1999/2000 sarà
attribuito, sulla base dell’allegata tabella e) e della nota in
calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi
due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell’anno
1999/2000 e dell’anno precedente, tenendo conto dell’andamento
dell’anno scolastico 1997/1998.
4. (Regolamento) Ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in
connessione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali
soltanto nei corsi di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale,
almeno altre due classi.
5. (Regolamento) Le disposizioni di
cui al comma 4 si applicano a partire dall’anno scolastico
1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni
scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli
esami di idoneità dell’anno scolastico 1998/1999.
6. (Regolamento) Limitatamente agli
esami di Stato che si svolgeranno nell’anno scolastico 1998/1999 gli
istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame
anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, a condizione che, nell’anno
scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il
medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto
esami di idoneità per la frequenza dell’ultima classe.
7. (Regolamento) I titoli conseguiti
nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto
magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in
via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento
nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi
per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e
nella scuola elementare.
8. (Regolamento) Il diploma rilasciato
in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è
equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di
analogo indirizzo.
9. (Regolamento) Per la Regione Valle
d’Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in
quanto compatibili con il disposto dell’articolo 21, comma 20-bis
della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’articolo 1, comma
22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
10. (Regolamento) Il presente
regolamento si applica anche nelle scuole italiane all’estero sedi
degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con
provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
11. (L. 425, art.8, comma 3)
Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e
di Bolzano previste, rispettivamente, dall’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996,
n.433, e dall’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall’articolo 6
del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. (Regolamento) In relazione a
quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati
i commi 1 e 2 dell’art. 199 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
(prevista dall’articolo 11, comma 2)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati
interni
|
MEDIA
DEI VOTI |
CREDITO
SCOLASTICO PUNTI |
| |
I ANNO |
II ANNO |
III ANNO |
|
M = 6 |
2-3 |
2-3 |
4-5 |
|
6 < M
£ 7 |
3-4 |
3-4 |
5-6 |
|
7 < M
£ 8 |
4-5 |
4-5 |
6-7 |
|
8 < M
£ 10 |
5-6 |
5-6 |
7-8 |
NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso
in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse
e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o
all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del
debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare
in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all’ultimo
anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello
scrutinio finale una media M dei voti tale che 5
£ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella
banda di oscillazione di punti 1 – 3. Al candidato che ha conseguito
nel medesimo anno una media di M<5 non è attribuito per tale anno
alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti
professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di
qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di
qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B
(prevista dall’articolo 11, comma 7)
CREDITO SCOLASTICO
Esami di
idoneità
|
MEDIA
DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI DI IDONEITA’ |
CREDITO
SCOLASTICO PUNTI |
|
M = 6 |
2 |
|
6 < M
£ 7 |
3-4 |
|
7 < M
£ 8 |
4-5 |
|
8 < M
£ 10 |
5-6 |
NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire
nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente
tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi
a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero
intero. . Per quanto concerne l’ultimo anno il punteggio è
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA C
(prevista dall’art. 11, comma 8)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati
esterni
|
MEDIA
DEI VOTI DELLE PROVE PRELIMINARI |
CREDITO
SCOLASTICO PUNTI |
|
M = 6 |
2 |
|
6 < M
£ 7 |
3-4 |
|
7 < M
£ 8 |
4-5 |
|
8 < M
£ 10 |
5-6 |
NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire
nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente
tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative
a 2 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. Per quanto
concerne l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura
ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA D
(prevista dall’art. 15, comma 3)
CREDITO SCOLASTICO
Relativo ai
candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell’a.s.
1998/1999
|
MEDIA
DEI VOTI |
CREDITO
SCOLASTICO RELATIVO A 3 ANNI DI CORSO - PUNTI |
|
M = 6 |
8-11 |
|
6 < M
£ 7 |
11-14 |
|
7 < M
£ 8 |
14-17 |
|
8 < M
£ 10 |
17-20 |
NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’a.s. 1998/99. Il
credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di
oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei
voti dell’anno in corso e l’andamento dei due precedenti anni di
corso, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All’alunno che ha conseguito nello scrutinio finale Dell’a.s.
1998/99 una media dei voti M<5, in considerazione della promozione o
idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è
attribuito un credito scolastico compreso nella banda di
oscillazione di punti 4 – 5. Per la medesima motivazione, all’alunno
che ha conseguito una media M tale che 5 £
M < 6, è attribuito un credito scolastico espresso nella banda di
oscillazione 5-7.
All’alunno che, avendo frequentato
nell’a.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene l’esame di Stato per
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’art.2,
comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la
penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione
relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto, per il
terzultimo anno il medesimo punteggio e per l’anno non frequentato,
un credito scolastico nella misura massima prevista per lo stesso
nella medesima tabella A in relazione alla media dei voti conseguiti
nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai
sensi del medesimo art. 2, comma 3, è attribuito il credito
scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella
banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il
terzultimo anno e per l’anno non frequentato, il medesimo punteggio.
TABELLA E
(prevista dall’art. 15, comma 3)
CREDITO SCOLASTICO
Relativo ai
candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell’a.s.
1999/2000
(articolo 15 comma 3)
|
MEDIA
DEI VOTI |
CREDITO
SCOLASTICO - PUNTI |
| |
A.S.
1998/1999
RELATIVO A 2 ANNI DI CORSO |
A.S. 1999/2000 |
|
M = 6 |
4-6 |
4-5 |
|
6 < M
£ 7 |
6-8 |
5-6 |
|
7 < M
£ 8 |
8-10 |
6-7 |
|
8 < M
£ 10 |
10-12 |
7-8 |
NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale degli anni scolastici
1998/99 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire
nell’ambito di domande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi. Il credito scolastico attribuito
nell’anno 1998/99 deve tener anche conto dell’andamento dell’anno
scolastico precedente. All’alunno che nell’a.s. 1998/99 è stato
promosso all’ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attributo nel medesimo anno il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso
di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il
Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale
dell’a.s. 1999/2000 il punteggio minimo assegnato, nei limiti
previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi ( a.s. 1999/2000),
anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una
media M dei voti tale che 5 £ M < 6 , è
attribuito un credito scolastico compreso nella banda di
oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel
medesimo anno una media M<5 non è attribuito per tale anno alcun
credito scolastico.
|