LEGGE 11 gennaio 2007,
n.1
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede
di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. - (Ammissione).
1. All'esame di Stato
sono ammessi:
a)
gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso, siano stati valutati
positivamente in sede di
scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti
formativi
contratti nei precedenti anni scolastici, secondo
modalità definite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
b) alle stesse
condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a),
gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle
quali continuano a
funzionare corsi di studio, fino al loro
completamento, ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n.
27.
2.All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con
abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali
e paritarie e gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute di cui al
comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello
scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in
ciascuna
disciplina, che hanno seguito un regolare corso di
studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno
riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le
specifiche
disposizioni concernenti la valutazione
dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
l'ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un
esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione
sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni
per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe
successiva, nonché su quelle previste dal piano di
studi dell'ultimo
anno. Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente
acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare,
anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità
all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto
davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o
paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il
candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue
un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di
ammissione
all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove
prescritti, gli esami
preliminari, presso istituzioni scolastiche statali
o paritarie
aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso
di assenza nel
comune dell'indirizzo di studio indicato nella
domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza del medesimo
indirizzo nella
provincia, nella regione. Eventuale deroga deve
essere autorizzata
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa
richiesta. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma
preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le
responsabilità
penali, civili e amministrative a carico dei
soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è
attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono
l'esame preliminare
di cui al comma 3 sulla base della documentazione
del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati
delle prove
preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che
intendano
partecipare agli esami di Stato in qualità di
candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo
e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, che
non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di
istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni
scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di
Stato in qualità
di candidati esterni, secondo le medesime modalità
previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso
anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il
corrispondente esame di
qualifica o di licenza di maestro d'arte,
rispettivamente gli alunni
degli istituti professionali e degli istituti d'arte
che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe
terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina, abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano
incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni
concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione
fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame).
1.
L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore è
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e
delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in
relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo e delle
basi culturali generali, nonché delle capacità
critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed
un colloquio.
La prima prova scritta è intesa ad accertare la
padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del
candidato; la seconda prova, che può essere anche
grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli
istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei
artistici le
modalità di svolgimento tengono conto della
dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline
coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la
terza prova è
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed
organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed è strettamente
correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di
esse. Essa è a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie
dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella
soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello
sviluppo di
progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da
consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla
base di apposite
direttive impartite dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi
del comma 3, alla predisposizione di modelli da
porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della
elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresì, alla
valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei
percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le
prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità
coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la
comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova
scritta,
scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero
della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta è
predisposto dalla
commissione d'esame con modalità predefinite. Le
materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal
Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese
di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le
caratteristiche
della terza prova scritta, nonché le modalità con le
quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle
prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico
dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di
insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a
ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il
credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La
commissione d'esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte e di 30
per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato
può far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il
punteggio minimo
complessivo per superare l'esame è di 60/100.
L'esito delle prove
scritte è pubblicato, per tutti i candidati,
nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della
data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame può
motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70
punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della
predetta integrazione può essere attribuita la lode
dalla
commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono
disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per
cause
specificamente individuate sono previste una
sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità
di svolgimento
degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame)
1. La
commissione di
esame di Stato è composta da non più di sei
commissari, dei quali
il cinquanta per cento interni e il restante
cinquanta per cento
esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le
materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte
annualmente con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto, di
natura non
regolamentare, del Ministro della pubblica
istruzione. La commissione
è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello
nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico
e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a
quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque,
non superiore a
tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei
commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad
ogni classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è
abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e
modalità
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad
istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad
istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di
studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai
convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad
istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado,
provvisti di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di
istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione
secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda
fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti
di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di
istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da
non più di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti
di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei
commissari e dei
presidenti sono specificamente individuati con
decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni
sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei
presidenti e dei
commissari provenienti da istituti scolastici
appartenenti allo
stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale,
provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o
interregionale.
7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la
funzione di
presidente o di commissario esterno della
commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia già
espletato per due volte
consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di
presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si
sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le
decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza
assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero
non può superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo
restando il
limite numerico di trentacinque candidati; nel caso
non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle
predette
commissioni possono essere autorizzate, dal
dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un
numero maggiore
di candidati esterni ovvero commissioni apposite con
soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni
scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può
essere
costituita soltanto una commissione di soli
candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni può
essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o
disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni
sostengono l'esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle
norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti
delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati
in relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno
e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni
si tiene conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di
residenza a
quella di esame. La misura dei compensi è stabilita
in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale
della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione della
misura dei compensi si provvede con decreto del
Ministro della
pubblica istruzione, adottato di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per
il compenso
spettante ai commissari esterni e ai presidenti
delle commissioni
degli istituti paritari e degli istituti pareggiati
e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di
studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n.
27, è a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli
istituti statali
e paritari; sono sede di esame anche gli istituti
pareggiati e
legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a
funzionare ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni
sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia
residente in Italia,
la sede di esame è indicata dal dirigente preposto
all'Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la
domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi
sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e,
in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di
Stato, di idoneità
ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche
realizzate dalla istituzione scolastica per il
recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione
ispettiva".
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di
accesso
all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto
riguarda le lettere
a), b) e c), su proposta del Ministro
dell'università e della
ricerca e del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla
data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali
possono essere
comunque adottati, uno o più decreti legislativi
finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento
finalizzati alla
scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea
universitari e
dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di percorsi
della formazione tecnica superiore, nonché di
percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le
istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le
università ai fini
di una migliore e specifica formazione degli
studenti rispetto al
corso di laurea o al corso di diploma accademico
prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici
degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari di cui alla
legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta
a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a),
prevedere
l'individuazione delle misure e modalità di raccordo
tra le
istituzioni scolastiche, le università, gli istituti
di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli
istituti della
formazione tecnica superiore, nonché i percorsi
finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella
definizione e realizzazione
dei percorsi di orientamento, la partecipazione
anche di docenti
universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica,
nonché della formazione tecnica superiore; prevedere
la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno
del corso di
studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b),
prevedere
apposite modalità per favorire e sostenere la
partecipazione degli
istituti di istruzione secondaria superiore alle
prove di verifica
dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti
di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli
eventuali obblighi
formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c),
prevedere che
una quota del punteggio degli esami di ammissione ai
corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264,
sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito
risultati
scolastici di particolare valore, nell'ultimo
triennio e nell'esame
di Stato, anche in riferimento alle discipline più
significative del
corso di laurea prescelto, definendo altresì, in
detti decreti, i
criteri volti a valorizzare le discipline
tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d),
prevedere
incentivi, anche di natura economica, finalizzati
alla prosecuzione
degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e
formazione tecnica
superiore, e definire le modalità di certificazione
del risultato di
eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d)
sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni tre anni al
Parlamento una relazione sull'andamento degli esami
di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e
del comma 2,
lettere a), b) e c), non deve comportare oneri
aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera
d), e al comma
2, lettera d), sono destinate risorse nel limite
massimo di euro
5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono
essere adottate,
sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il
rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi e con le
stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e
abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di Stato a
conclusione,
rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e
dell'anno
scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi,
relativamente ai
debiti formativi e all'attribuzione del punteggio
per il credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore
della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di
norme contrattuali
al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui
all'articolo 4,
comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come
sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a
decorrere dal
2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del
decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19
novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge,
determinato in
complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno
2007, di cui euro
138.000.000 per i compensi di cui al comma 10
dell'articolo 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito
dalla presente legge,
ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui
all'articolo 2, comma
1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede,
quanto ad euro
40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo
22, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro
63.810.000,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e,
quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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