Domande & Risposte sulle entrate posticipate e le uscite anticipate
e le giustificazioni

Cosa si intende per ritardo ?
Ingresso in aula non oltre i dieci minuti dal suono della campanella. Nel
caso più comune, entro le ore 08.05. Nel caso la classe entri alla seconda
ora, il limite massimo è da intendersi alle ore 09.05.
Cosa deve fare l'alunno in ritardo ?
Può accedere direttamente alla classe, chiedendo al docente
l'autorizzazione ad entrare. Il docente può, a sua discrezione, ammettere o
no l'alunno. In caso di ammissione registrerà l'ora di ingresso sul registro
e l'alunno non dovrà produrre alcuna giustificazione
Cosa deve fare l'alunno maggiorenne in ritardo se il docente non lo ammette ?
L'alunno maggiorenne in ritardo e non ammesso può lasciare l'Istituto e
rientrare prima dell'inizio della seconda ora, presentandosi al Collaboratore
del Dirigente scolastico presentando sul libretto personale la giustificazione
di ingresso posticipato. L'alunno non dovrà avere con se il registro di classe
e riceverà dal Collaboratore del Dirigente scolastico il biglietto di
riammissione che presenterà al docente della seconda ora. In questo caso il
ritardo diventa entrata posticipata con assenza alla prima ora.
Cosa deve fare l'alunno maggiorenne in ritardo se ha superato il numero di ingressi posticipati
previsti ?
Deve lasciare l'Istituto ed il giorno successivo presenterà
regolare giustificazione di assenza.
Cosa deve fare l'alunno minorenne in ritardo se il docente non lo ammette ?
L'alunno minorenne in ritardo e non ammesso non può lasciare l'Istituto e
deve presentarsi, prima dell'inizio della seconda ora, al Collaboratore
del Dirigente scolastico. L'alunno non dovrà avere con se il registro di classe
e, sia che sia provvisto o no di giustificazione per l'entrata posticipata, riceverà dal Collaboratore del Dirigente scolastico il biglietto di
riammissione che presenterà al docente della seconda ora. Se è sprovvisto della
giustificazione, deve produrla il giorno successivo al docente della prima ora
di lezione. In questo caso il ritardo diventa entrata posticipata con assenza
alla prima ora.
Cosa deve fare l'alunno quando il ritardo è dovuto ai mezzi di
trasporto pubblici ?
Se il ritardo è dovuto a mezzi di trasporto pubblici (autobus e treni)
l'alunno deve presentarsi al Collaboratore del Dirigente scolastico che, fatte le opportune verifiche, compilerà il biglietto di riammissione che
l'alunno presenterà al docente in classe, ovvero trascriverà
direttamente il fatto sul registro di classe..
Cosa deve fare l'alunno quando il ritardo è dovuto visite o esami
medici ?
Se il ritardo è dovuto a visite o esami medici l'alunno si deve
presentare al Collaboratore del Dirigente scolastico con una opportuna
certificazione e riceverà il biglietto di riammissione che consegnerà al
docente presente in classe.
Cosa deve fare l'alunno che entra alla seconda ?
L'alunno che entra alla seconda ora (assenza della prima ora) deve presentarsi prima del
suono della campanella al Collaboratore del Dirigente scolastico con la
giustificazione. Il Collaboratore del Dirigente scolastico consegnerà il
biglietto di riammissione che l'alunno consegnerà al docente in classe,
ovvero provvederà alla trascrizione sul registro di classe..
Cosa accade all'alunno che entra alla seconda ora sprovvisto
di giustificazione ?
Viene ammesso in attesa di giustificazione che dovrà presentare
inderogabilmente il giorno successivo.
E' possibile l'entrata posticipata oltre l'ora di lezione ?
No. In
tale evenienza gli alunni maggiorenni non saranno ammessi alle lezioni e
dovranno lasciare l'Istituto. Gli alunni minorenni non saranno ammessi alle
lezioni e saranno trattenuti in idoneo locale fino al termine delle lezioni,
a meno che i genitori, informati, non li prelevino. E' ammesso l'ingresso
posticipato oltre la prima ora solo per visita medica documentata da idonea
certificazione del medico o della struttura sanitaria.
Cosa accade all'alunno se, dopo un ingresso posticipato non giustificato,
non presenta il giorno successivo la giustificazione ?
Nel caso l'alunno non presenti il giorno successivo la giustificazione,
il Collaboratore del Dirigente scolastico annoterà il fatto sul registro di
classe ammonendo l'alunno a presentare inderogabilmente la giustificazione
il giorno successivo.
Il secondo giorno successivo, l'alunno
maggiorenne sprovvisto di libretto e
giustificazione, non è ammesso alle lezioni e dovrà lasciare l'Istituto.
L'alunno minorenne non sarà ammesso alle lezioni e verrà trattenuto in
idoneo locale fino al termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si
presentino a giustificare ovvero a prelevarlo. La sanzione durerà fino al
momento della regolarizzazione della giustificazione.
Per quante ore è possibile chiedere l'uscita anticipata ?
L'uscita anticipata non può superare ll'ora di lezione. Solo in caso
di visite o esami medici tale limite può essere superato, ma l'alunno dovrà
produrre, entro il giorno successivo, idonea certificazione. Parimenti tale limite
può essere superato in caso di sopravvenuta indisposizione ovvero per gravi
ed indifferibili motivi di famiglia.
Quando presentare la richiesta di uscita anticipata ?
La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata possibilmente il giorno
antecedente quello per cui si richiede. In caso di impossibilità deve essere
presentata all'ingresso a scuola. Solo in caso di sopravvenuta
indisposizione o gravi motivi di famiglia, la richiesta può essere
presentata in qualsiasi momento.
A chi presentare la richiesta di uscita anticipata ?
L'alunno deve presentare la richiesta di uscita anticipata, debitamente
compilata, al Collaboratore del Dirigente scolastico, il quale fornirà
annoterà il fatto sul registro di classe o fornirà all'alunno il
biglietto di autorizzazione che lo stesso presenterà al docente in classe per
la trascrizione sul registro.
E' possibile per l'alunno minorenne uscire da solo ?
L'alunno minorenne può uscire da solo se ricorrono gravi
motivi famigliari che impediscono la presenza di uno dei genitori o di
persona di fiducia all'uopo delegata. Tali motivi dovranno essere comunicati
tempestivamente al Dirigente scolastico.Il Dirigente scolastico ha facoltà di derogare tale disposizione in caso
di eccezionali motivi.
E' possibile per l'alunno minorenne uscire da solo in caso di
indisposizione ?
No, in nessun caso l'alunno minorenne che dichiari di essere indisposto
potrà uscire senza la presenza di un genitore o di persona dagli stessi
autorizzata a prelevarlo.
E' possibile che il genitore deleghi una persona di fiducia al ritiro
dell'alunno minorenne
Sì, è possibile. Il genitore può delegare un famigliare o una persona di
fiducia al prelievo, per uscita anticipata, di un alunno minorenne apponendo
nella richiesta sul libretto, nello spazio "annotazioni" la dicitura:
"delego il sig o la sig........"
Un fratello maggiorenne, con firma depositata sul libretto, può prelevare
un alunno minorenne ?
Sì, in quanto la firma apposta, su consenso dei genitori, autorizza il
fratello, o altro famigliare, a compiere tutte le formalità previste
(giustificazioni di assenze, firme di presa visione, etc.).
E' possibile per l'alunno maggiorenne uscire da solo in caso di
indisposizione ?
L'alunno maggiorenne che presenti una indisposizione lieve e che dichiari
esplicitamente di voler uscire da solo, assumendosi ogni responsabilità, non
può essere trattenuto in Istituto contro la sua volontà. Il fatto verrà
esplicitamente annotato dal Collaboratore del Dirigente scolastico nel
registro di classe.
E' possibile per l'alunno maggiorenne uscire anche se si è superato il
numero massimo di entrate ed uscite previsto dal Regolamento d'Istituto?
L'alunno maggiorenne che dichiari
esplicitamente di voler uscire, pur avendo superato il numero massimo di
entrate ed uscite previsto, assumendosi ogni responsabilità, non
può essere trattenuto in Istituto contro la sua volontà. L'uscita verrà
considerata non giustificata e del fatto ne verrà fatta menzione sul
registro di classe.
E' possibile per l'alunno minorenne uscire anche se si è superato il
numero massimo di entrate ed uscite previsto dal Regolamento d'Istituto?
L'alunno minorenne, prelevato dai genitori che dichiarino
esplicitamente di volerlo far uscire , pur avendo superato il numero massimo di
entrate ed uscite previsto, assumendosi essi ogni responsabilità, potrà
uscire ma l'uscita verrà
considerata non giustificata e del fatto ne verrà fatta menzione sul
registro di classe.
Quanti sono i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata concessi ?
Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno deliberato di
concedere per l'a.s. 2011-2012 un massimo di tre permessi complessivi per il
I trimestre e cinque per il secondo pentamestre. Tali limiti possono
comprendere ingressi posticipati ed uscite anticipate purchè non si superino
i limiti citati. Sono da escludere dal computo i permessi per visite mediche
o esami cloinici debitamente documentati.
A chi presentare la giustificazione di assenza da uno a cinque giorni ?
Al docente della prima ora, senza attendere che tale
giustificazione sia richiesta esplicitamente.
Che fare se si è sprovvisti di giustificazione ?
Si deve presentarla, inderogabilmente, il giorno successivo, al docente
della prima ora.
Che fare se si è sprovvisti di giustificazione anche il giorno successivo ?
Nel caso l'alunno non presenti il giorno successivo la giustificazione,
il Collaboratore del Dirigente scolastico annoterà il fatto sul registro di
classe ammonendo l'alunno a presentare inderogabilmente la giustificazione
il giorno successivo.
Il secondo giorno successivo, l'alunno
maggiorenne sprovvisto di libretto e
giustificazione, non è ammesso alle lezioni e dovrà lasciare l'Istituto.
L'alunno minorenne non sarà ammesso alle lezioni e verrà trattenuto in
idoneo locale fino al termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si
presentino a giustificare ovvero a prelevarlo. La sanzione durerà fino al
momento della regolarizzazione della giustificazione.
Come si computano i giorni di assenza per i quali è necessario il
certificato medico ?
La norma prevede che l'assenza oltre i cinque giorni, quindi di sei,
compresi eventuali giorni di festività annessi, deve essere giustificata con
certificato medico. Da ricordare che l'assenza, per le classi del biennio,
dal lunedì al venerdì è considerata assenza di nove giorni, in quanto ai
cinque sono da sommare il sabato e la domenica precedenti e quelli seguenti.
L'assenza il giorno precedente o successivo alle vacanze di Natale o Pasqua
necessita di certificato medico ?
Sì, in quanto il giorno, o i giorni, di assenza si assommano a quelli
delle festività.
L'assenza nell'ultimo o negli ultimi giorni di lezione, prima delle vacanze
estive, necessita di giustificazione con certificato medico ?
No, in quanto le lezioni terminano e viene meno il motivo di precauzione.
L'assenza il primo, o i primi cinque giorni di lezione necessitano di
giustificazione con certificato medico ?
No, in quanto i giorni precedenti l'inizio delle lezioni non sono
computabili ai fini del numero minimo di giorni di lezione previsti dalla
legge.
E' possibile assentarsi per più di cinque giorni, ovvero i giorni
precedenti o successivi alle vacanze di Natale e Pasqua senza dover presentare
certificato medico ?
Sì, purché sia presentata, in anticipo rispetto all'assenza, richiesta
scritta formulata su modulo fornito dall'Istituto o in carta libera, anche
inviata via fax o per posta elettronica certificata, sottoscritta da uno dei
genitori o dall'alunno maggiorenne.
A chi deve essere presentata la giustificazione con certificato medico ?
La giustificazione con certificato medico deve essere presentata, entro 5
minuti dall'inizio delle lezioni, al Collaboratore del Dirigente scolastico
che rilascerà il biglietto di riammissione. Il docente in classe trascriverà
sul registro l'avvenuta giustificazione con certificato.
Che fare se si è sprovvisti di certificato medico per le assenze per le
quali è previsto ?
L'alunno deve presentarsi al Collaboratore del Dirigente scolastico.
L'alunno maggiorenne non sarà ammesso alle lezioni e dovrà lasciare
l'Istituto. l'alunno minorenne sarà trattenuto in idoneo locale fino al
termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si presentino con il
certificato, ovvero a prelevarlo. La sanzione durerà fino al momento della
regolarizzazione della giustificazione.
In caso di assenza del Collaboratore del Dirigente scolastico a chi
rivolgersi ?
In caso di assenza del Collaboratore del Dirigente scolastico l'alunno
dovrà rivolgersi al Collaboratore scolastico dell'atrio che lo indirizzerà
ad un docente delegato per le funzioni di cui sopra
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