REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 142   del  24 settembre 2007

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TITOLO 1°:

Consiglio di Istituto  artt.1-23

 

 

TITOLO 2°:

Giunta Esecutiva  artt.24-33

 

 

TITOLO 3°:

Consigli di Classe integrati  artt.34-38

 

 

TITOLO 4°:

Orario – Ritardi – Assenze – Vigilanza artt. 39-58

 

 

TITOLO 5°:

Biblioteca, Audiovisivi, Palestre  artt.59-67

 

 

TITOLO 6°:

Viaggi d’istruzione e visite guidate  artt.68-91

 

 

TITOLO 7°:

Disciplina  artt.92-99

 

 

TITOLO 8°:

Assemblee di classe e  di istituto  artt.100-105

 

 

TITOLO 9°:

Riservatezza  art.106

 

 

Appendice

Linee guida per la valutazione degli studenti

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico


TITOLO 1°: Consiglio di Istituto

 

ARTICOLO 1

Il Consiglio di Istituto è organo deliberante e proponente della Scuola secondo le norme previste dai D.P.R. numeri 416,417,418,419  del 1974, dal DLGS 297 del 1994 e dal D.I. n.44 del  14/02/2001.

 

ARTICOLO 2         

La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è presieduta dal Dirigente Scolastico fino alla elezione del Presidente.

Prima di tale elezione non può essere adottata alcuna deliberazione.

 

ARTICOLO 3

Il Consiglio elegge nel suo seno fra  i rappresentanti dei genitori un Presidente ed un Vice-Presidente.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Le elezioni del Presidente e del Vice-Presidente avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa.

Qualora nella prima seduta non fossero presenti i 2/3 dei Consiglieri si procederà alla convocazione, entro il termine massimo di 8 giorni,  di una nuova seduta per la cui validità sarà sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti  il Consiglio.

Anche in questa seconda seduta le modalità di votazione sono eguali a quelle previste per la prima seduta.

 

ARTICOLO 4

Nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio provvede alla elezione dei membri della Giunta Esecutiva per scrutinio segreto a tal fine si fanno tante votazioni quanti sono i membri da eleggere.

 

ARTICOLO 5

Il Presidente rappresenta il Consiglio nella Collegialità,  ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee interne ed esterne alla Scuola,  ha libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio con assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione docente,  ha diritto di avere un locale apposito per l’espletamento delle sue funzioni.

 

ARTICOLO 6

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e  lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di delega da parte dello stesso

 

ARTICOLO 7

Il Presidente deve avere la fiducia dei componenti il Consiglio.

La fiducia può essere revocata mediante mozione firmata da 1/3 dei componenti il Consiglio e dovrà essere discussa e votata (con votazione segreta) all'inizio della seduta successiva.

Per la revoca della fiducia occorre che la mozione venga approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 

ARTICOLO 8

I Consiglieri per l'espletamento delle loro funzioni hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio.

ARTICOLO 9

Il Consiglio si riunisce almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, la convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata o raccomandata a mano diretta ai singoli membri e mediante affissione di apposito avviso all'albo della Scuola nelle varie sedi almeno 5 giorni prima.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato senza rispettare la procedura prevista dal comma precedente.

La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente comma devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno .

L'eventuale documentazione relativa ai punti posti all’ordine del giorno dovrà essere a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria della Scuola  di norma almeno 5 giorni prima della data della riunione.

ARTICOLO 10

Il Presidente può disporre di propria iniziativa a riunioni straordinarie del Consiglio.

Riunioni straordinarie possono inoltre essere richieste per iscritto al Presidente soltanto da:

a)  il Dirigente Scolastico

b) la Giunta Esecutiva

c) 1/3 dei Consiglieri

d) il Collegio dei Docenti

e) l'Assemblea del Personale non Docente

f) l'Assemblea dei Genitori

g) l'Assemblea degli Studenti.

La richiesta deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le richieste provenienti  dagli organi di cui al punto d),e),f),g),devono risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative assemblee regolarmente costituite.

Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa il Consiglio. Qualora il Presidente sia impedito od assente, vi provvede il Vice-Presidente.

Per le riunioni in caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a giorni 3; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed essere affisso all'albo delle varie Sedi; l'eventuale documentazione relativa dovrà essere a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria della Scuola, almeno 24 ore prima della data della riunione.

ARTICOLO 11

L'Ordine del Giorno della convocazione è redatto dal Presidente sentito il Presidente della Giunta Esecutiva.

Possono chiedere inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno:

a) il Dirigente Scolastico

b) la Giunta Esecutiva

c) i singoli Consiglieri

d) il Collegio dei Docenti

e) l'Assemblea del Personale non Docente

f) l'Assemblea dei Genitori

g) l'Assemblea degli Alunni

ARTICOLO 12

È compito del Presidente oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti:

a) presiedere le riunioni del Consiglio;

b) dirigere la discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire nei limiti di tempo eventualmente in precedenza concordati;

c) indire le votazioni e proclamare il risultato;

d) sovrintendere alla stesura  del verbale delle riunioni.

ARTICOLO 13

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente  ad un membro del Consiglio di Istituto.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale in modo conciso firmato dal Presidente  e dal Segretario su apposito registro a pagine numerate.

Il processo verbale deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei presenti, l'andamento delle eventuali discussioni, l’esito delle votazioni.

Non possono essere posti in discussione argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno salvo approvazione della richiesta da parte di tutti i Consiglieri presenti.

In caso di impedimento del Segretario chi presiede la seduta nomina chi lo deve sostituire.

ARTICOLO 14

Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente; in caso di assenza anche del Vice-Presidente, lo presiederà il genitore più anziano.

ARTICOLO 15

Le delibere del Consiglio di Istituto sono valide a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 16

Il testo delle delibere deve essere formulato, per iscritto, dal Presidente o dal Consigliere proponente prima di essere poste in votazione.

Il testo integrale delle delibere proposte e l’esito della votazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da questi pubblicato all’albo della Scuola nelle varie Sedi.

La pubblicazione deve avvenire entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla seduta di approvazione e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 7 giorni.

Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell’interessato.

Chiunque abbia interesse può ottenere dalla Segreteria dell’Istituto, a proprie spese, motivando, copia delle delibere pubblicate, nel rispetto  della normativa sulla privacy  e sull’imposta di bollo.

L’introito derivante dal costo delle fotocopie andrà iscritto nel bilancio ordinario dell’Istituto.

ARTICOLO 17

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte alle componenti rappresentate dal Consiglio secondo quanto stabilito dalla norme vigenti.

ARTICOLO 18

Il Consiglio allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola può deliberare di sentire il parere delle varie componenti degli organismi scolastici.

Il Consiglio può altresì invitare alle riunioni, a seguito di delibera, a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola dei quali ritenga necessaria la consulenza.

ARTICOLO 19

Il Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o gruppi di materie.

La composizione delle commissioni  deve rispecchiare, per quanto possibile, le componenti del Consiglio. Alle commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti.

Il Consiglio, nell'affidare compiti alle commissioni, indicherà anche il termine per la presentazione delle relazioni.

Le commissioni eleggono nel proprio seno un Presidente membro del Consiglio.

ARTICOLO 20

Qualora la riunione del Consiglio di Istituto si protragga per oltre tre ore senza che sia stata esaurita la trattazione delle questioni all'Ordine del Giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta  entro 8 giorni senza necessità di convocazione per i presenti.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Istituto può esprimere parere favorevole, di volta in volta, su motivate   richieste relative all'uso dei locali scolastici per attività aventi finalità educative.

ARTICOLO 22

Per quanto concerne le dimissioni e la decadenza di un membro del Consiglio d'Istituto, si fa riferimento agli articoli 22 e 29 del  D.P.R. n. 416/1974.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Istituto può preventivamente variare il limite di spesa di € 2.000, previsto dall’art. 34 del D.P.R. 1 febbraio 2001 n. 44, entro il quale il Dirigente scolastico può procedere all’attuazione diretta degli acquisti.

TITOLO 2°: Giunta Esecutiva

ARTICOLO  24

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta  Esecutiva secondo le norme stabilite dall'art.5 del D.P.R. n. 416/1974

ARTICOLO  25

La Giunta Esecutiva svolge le funzioni stabilite dall' art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio non può delegare alla Giunta Esecutiva  i propri poteri, nemmeno in caso di urgenza.

ARTICOLO 26

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, ovvero su richiesta di 1/3 dei componenti in carica.

La convocazione  deve  avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 27

La convocazione della Giunta Esecutiva ha luogo, di norma, con preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data (esclusa da detto computo) della riunione.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata  a mano ai singoli membri e mediante affissione all'albo della  scuola e delle sue Succursali apposito avviso.

ARTICOLO 28

La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente articolo devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 29

Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Dirigente Scolastico.

In caso di breve impedimento, la seduta è rinviata al primo giorno feriale successivo, purché non prefestivo.

In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 8 giorni, il Dirigente Scolastico sarà sostituito dal Docente designato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 del D.P.R. 31.05.1974 n.417.

ARTICOLO  30

Di ogni seduta della Giunta  Esecutiva viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate.

Il processo verbale deve contenere: l'elenco dei presenti, l'Ordine del Giorno, l'andamento della eventuale discussione, gli esiti delle varie votazioni.

Non possono essere posti in discussione argomenti che non figurano all'Ordine del Giorno, a meno che non si tratti di argomenti imprevisti e urgenti, e/o ritenuti tali, da parte di tutti i componenti la Giunta.

Nel corso della seduta ogni membro ha il diritto di chiedere che un proprio intervento venga dettato a verbale.

ARTICOLO  31

Le delibere della Giunta  Esecutiva sono valide quando siano adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, la votazione è ripetuta. In caso di nuova parità, la delibera va considerata approvata se sull'argomento dovrà decidere il Consiglio d'Istituto

In caso contrario, la proposta di delibera dovrà considerarsi respinta.

ARTICOLO  32

Il testo conclusivo delle singole delibere della Giunta Esecutiva va pubblicato all'albo della Scuola e delle Succursali a cura del Segretario, che lo controfirma insieme al Presidente.

La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni a partire da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.

Non sono soggette a pubblicazioni le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

Chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla Segreteria dell'Istituto, copia delle delibere pubblicate.

Il costo delle fotocopie è fissato anno per anno dal Consiglio d'Istituto e il relativo introito andrà iscritto nel bilancio ordinario dell'Istituto.

ARTICOLO  33

La Giunta Esecutiva può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro.

Tali commissioni non hanno potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

TITOLO 3°. Consigli di Classe integrati

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Classe integrato è convocato dal Dirigente Scolastico o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri

La convocazione del Consiglio di Classe integrato è disposta con almeno 5 giorni di anticipo, tranne i casi di urgenza, sulla data (esclusa dal computo) della riunione.

La convocazione è effettuata con circolare agli insegnanti e con lettera ai rappresentanti degli studenti e delle famiglie

ARTICOLO 35

La motivazione di cui al primo comma del precedente articolo deve essere depositata in Presidenza almeno 10 giorni prima della seduta e va tenuta a disposizione di qualsiasi membro del Consiglio di Classe interessato che intenda prenderne visione.

ARTICOLO 36

Le sedute del Consiglio di Classe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un Docente suo delegato, membro del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, all'inizio di ogni seduta, nomina Segretario un Docente, il quale dovrà redigere il relativo processo verbale.

ARTICOLO 37

Le circolari, lettere e avvisi di convocazione dei Consigli di Classe devono indicare l'Ordine del Giorno, salvo richiesta unanime dei componenti il Consiglio.

Nel corso della seduta ogni membro ha diritto di chiedere che un suo intervento venga dettato a verbale .

ARTICOLO 38

Le delibere dei singoli Consigli di Classe integrati sono valide quando sono state adottate a maggioranza dei presenti e quando questi costituiscano la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO 4°: Orario – Ritardi - Assenze - Vigilanza

ARTICOLO  39

Inizio delle lezioni

L'inizio delle lezioni è segnato da due suoni di campanello, a distanza di cinque minuti.

Quindici minuti prima del suono del primo campanello è consentito l'ingresso nell'atrio.

Al primo suono del campanello le aule vengono aperte agli alunni; gli insegnanti assistono all'ingresso in aula dei rispettivi alunni.

Al secondo campanello ha effettivo inizio la prima ora di lezione.

ARTICOLO 40

Termine delle lezioni

Il termine di ogni lezione e l'inizio di quella successiva è segnalato da un suono di campanello.

Nel caso di cambio di insegnante gli alunni attendono al loro posto il subentrante.

ARTICOLO 41

Spostamenti degli alunni

Qualora la scolaresca debba cambiare aula o lasci la scuola, il professore uscente si assicura che tutti abbiano lasciato l'aula.

La scolaresca che deve accedere alle aule speciali viene accompagnata da un docente.

I trasferimenti da Sede e Succursale e viceversa vengono regolamentati da apposite circolari.

ARTICOLO 42

Libretto personale e rapporti con le famiglie

Ad ogni alunno viene distribuito un libretto personale che serve per i rapporti tra la scuola, l'alunno e la famiglia.

All'atto della consegna, dovranno essere depositate le firme, dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, abilitate a vistare le giustificazioni e le comunicazioni scuola-famiglia.

Gli alunni maggiorenni depositano invece la loro firma.

Gli alunni debbono sempre portare a scuola il libretto ed esibirlo in caso di richiesta sia del Dirigente Scolastico, che dei Docenti della scuola. Alla terza dimenticanza del libretto medesimo, il coordinatore avverte telefonicamente i genitori dell’alunno.

Ad inizio anno ai genitori degli studenti minori viene inviata una lettera contenente le informazioni più utili circa la vita scolastica e uno stralcio del regolamento di istituto che comprende gli articoli più importanti in materia di disciplina; di tale consegna i genitori firmeranno una ricevuta.

. Al fine di evitare la richiesta di una specifica autorizzazione alla famiglia per ognuna delle attività previste dalla programmazione alle famiglie viene richiesta una unica autorizzazione, comprensiva di tutte le attività programmate.

In ogni caso, di ogni attività eccedente l’orario curricolare la famiglia viene preventivamente informata attraverso i canali abituali (libretto delle comunicazioni o diario), con esclusione delle Visite d’Istruzione di più giorni, e anche di un solo giorno fuori Comune, per cui viene richiesta una specifica autorizzazione.

ARTICOLO 43

Giustificazioni

Le richieste di giustificazione degli alunni minorenni, debbono essere sottoscritte da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci. Gli alunni maggiorenni invece, giustificheranno direttamente l'assenza sul libretto personale, firmandone la giustificazione. Le assenze verranno giustificate  dall'insegnante presente alla prima ora che annoterà sul registro quando trattasi della X, XX  etc. assenza. Alla X, XX, ecc. assenza il genitore provvederà a giustificare il figlio accompagnandolo personalmente a scuola. Solo in caso di grave impedimento il genitore potrà fare comunicazione telefonica al coordinatore. In entrambi i casi sarà cura del coordinatore o in sua assenza del collaboratore, indicarlo sul registro di classe.

ARTICOLO 44

Disposizioni generali circa i ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate

Le norme relative ai ritardi previste nei successivi articoli non si applicano se tali ritardi sono dovuti a mezzi di trasporto pubblico.

I consigli di classe nelle valutazioni in sede di scrutinio terranno conto del mancato rispetto delle norme di seguito enunciate.

In particolare i consigli delle classi terze, quarte e quinte terranno conto della frequenza irregolare degli alunni, come risultante dalle apposite tabelle, ai fini dell’assegnazione del credito scolastico previsto per l’esame di stato.  Il Collegio Docenti fisserà criteri omogenei di penalizzazione  da applicarsi a tutte le classi.

La normativa riguardante i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate è parte integrante del presente regolamento d’istituto e si intende nota a tutti gli interessati.

ARTICOLO 45

Ritardi entro i dieci minuti

 Gli alunni che si presentano in classe con un ritardo non superiore ai dieci minuti rispetto all’inizio delle lezioni vengono ammessi in aula a discrezione del docente. Nel caso di non ammissione  vengono inviati al Collaboratore del Dirigente scolastico . Costui registra il ritardo come entrata posticipata e lo ammette alla seconda ora. E’ facoltà dell’alunno maggiorenne allontanarsi dall’edificio scolastico. L’alunno è tenuto a produrre giustificazione il giorno successivo. Nel caso di inadempienza il coordinatore si metterà in contatto con i genitori.

 

ARTICOLO 46

Ritardi oltre i dieci minuti

Dopo dieci  minuti dall’inizio delle lezioni nessun alunno può entrare in classe al fine di non disturbare l’attività didattica.

Gli alunni minorenni e maggiorenni dovranno presentarsi direttamente e immediatamente dal Collaboratore del Dirigente scolastico  che adotterà gli stessi provvedimenti stabiliti dall’art. 45.

ARTICOLO 47

Entrate posticipate e uscite anticipate

Un alunno può usufruire, in un mese, di non più di due  permessi per entrate posticipate e di un permesso per uscite anticipate.

Ulteriori permessi potranno eventualmente essere concessi solo per motivi particolarmente gravi debitamente motivati al Dirigente Scolastico .

Il differimento dell’entrata e l’anticipo dell’uscita non possono comunque mai superare le due unità orarie.

I permessi devono essere sempre annotati sul registro di classe dal docente presente. Non è necessario il nulla osta del docente interessato dall’assenza dell’alunno in caso di uscita anticipata.

La scuola si riserva la facoltà di consentire ai maggiorenni delle classi quinte un numero di uscite anticipate anche superiore a quello previsto in caso di assenze di docenti che comportino particolari problemi di sostituzione. Gli alunni minorenni eventualmente presenti saranno aggregati ad altre classi

ARTICOLO 48

Norme per il Collaboratore del Dirigente scolastico e per i coordinatori di classe

Il Collaboratore del Dirigente Scolastico o altro docente incaricato annota il permesso sul libretto personale dell’alunno e su una tabella riassuntiva appositamente predisposta.

Avvisa il coordinatore di classe quando siano stati utilizzati i due permessi mensili per le entrate posticipate e/o l’unico permesso mensile in caso di uscita anticipata.

Il coordinatore, in caso di alunno minorenne, informa la famiglia dell’interessato tramite apposita lettera da spedirsi a cura della segreteria.

ARTICOLO 49

Chi, dopo un'assenza, si presenta  senza giustificazione potrà, in via eccezionale, essere riammesso a scuola solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in attesa della regolarizzazione dell'assenza  che dovrà essere effettuata il giorno successivo. Nel caso di reiterata inadempienza   il coordinatore provvederà ad avvertire i genitori.                     

ARTICOLO  50

E' obbligatorio presentare certificato medico, in cui si dichiari che l'alunno può riprendere la frequenza delle lezioni, nei casi di assenza superiori ai 5 giorni continuativi (festività e vacanze incluse), sempre che la famiglia non dichiari preventivamente, sotto la propria responsabilità, che l'assenza è dovuta a motivi indipendenti da fatti sanitari.

Il certificato medico deve essere tassativamente presentato al momento stesso in cui è richiesta la riammissione a scuola; l'alunno privo di certificato non sarà ammesso in classe.

In tal caso la giustificazione è di competenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Nel caso di malattie infettive tale certificato va rilasciato dall'Ufficio Sanitario del Comune di residenza.

ARTICOLO 51

Durante le ore di lezione nessun alunno può di norma uscire dall’aula, fatto salve  improrogabili necessità personali.

I docenti non dovranno fare uscire dall’aula più di un alunno alla volta.

ARTICOLO 52

Gli alunni esentati dalle esercitazioni pratiche di Educazione Fisica dovranno ugualmente partecipare alle lezioni in palestra.

Per gli alunni che studiano una lingua straniera diversa da quelle insegnate e che non siano in numero sufficiente per ottenere una classe bilingue, varranno le disposizioni emanate dal M.P.I., e le eventuali delibere del Collegio Docenti.

Per gli alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, varranno le disposizioni emanate dal M.P.I. e le eventuali delibere del Collegio Docenti e le norme di organizzazione interna.

ARTICOLO 53

Non sono consentite uscite dalla scuola se non  per gravi e documentabili motivi e comunque  comunicate entro la prima ora.

L’autorizzazione viene concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore, previa informazione ai docenti in orario, per il periodo cui la richiesta si riferisce. Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da persona di maggiore età esplicitamente autorizzata dai genitori., mentre i maggiorenni sottoscriveranno personalmente la richiesta.

In caso di indisposizione nel corso della mattinata sarà avvisata la famiglia, che provvederà a ritirare il ragazzo minore. L’alunno maggiorenne potrà uscire dopo che sia stata avvisata la famiglia.

ARTICOLO 54

L’alunno è tenuto a portare a scuola tutto quanto necessario allo svolgimento dell’attività didattica.

Non è altresì consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo alla attività scolastica e lasciare nei banchi alcunchè di personale al termine delle lezioni.

Non è inoltre consentito agli allievi, al personale docente e non docente della Scuola, poter conferire con persone estranee non autorizzate nei locali dell'Istituto.

ARTICOLO 55

Ogni allievo deve occupare in classe e nelle aule speciali il posto assegnatogli.

Tale assegnazione deve intendersi valida per tutto l'anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo diversa decisione del Consiglio dei Docenti della classe.

Nei Laboratori e nelle Aule speciali valgono le indicazioni date dai docenti che ne fanno uso.

ARTICOLO 56

E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto  ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584

ARTICOLO 57

La conservazione dei locali, dell’arredamento e di tutto il materiale didattico è affidata all’educazione ed alla responsabilità di tutte le componenti della scuola, le quali saranno tenute al risarcimento dei danni intenzionalmente arrecati.

ARTICOLO 58

 Vigilanza

  • La vigilanza sugli studenti in entrata è affidata ai docenti che hanno la prima ora di lezione i quali devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’orario delle lezioni
  • La vigilanza degli studenti in uscita (cioè fino al suono della campanella) è affidata al docente dell’ultima ora che si accerterà che nessun alunno rimanga in classe e ne controllerà un’uscita disciplinata
  • Durante il cambio d’ora la vigilanza è affidata:
    1. Al docente in uscita se non è impegnato l’ora successiva
    2. Al docente in entrata se non è impegnato l’ora precedente
    3. Al personale collaboratore scolastico al piano
  • Se per qualsiasi motivo il docente deve lasciare la classe è necessario che faccia intervenire da subito un collaboratore scolastico e avvisi la presidenza
  • Se per  motivi eccezionali il docente deve allontanare uno studente dalla classe è necessario che lo stesso venga affidato alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o, in casi di particolare gravità al collaboratore del Dirigente Scolastico sia in sede che in succursale
  • La vigilanza durante la pausa di socializzazione è effettuata dai docenti in servizio e dai collaboratori scolastici secondo ordini di servizio appositamente emanati
  • In casi particolari il Dirigente Scolastico può autorizzare gruppi di studenti ad usufruire dei locali scolastici dopo il termine delle lezioni antimeridiane. Di regola gli studenti che partecipano alle lezioni pomeridiani entrano a scuola cinque minuti prima del loro inizio
  • Gli studenti che fanno lezione di educazione Fisica nelle ore che comprendono la pausa di socializzazione, fanno la pausa loro spettante durante gli ultimi 10 minuti di lezione, sotto la sorveglianza dei docenti di educazione fisica.

TITOLO 5°: Biblioteca, Audiovisivi, Palestre

ARTICOLO 59

La Biblioteca Professori è ubicata in appositi locali della Sede Centrale e, per quanto concerne le discipline Tecnico- Professionali, nelle relative aule speciali.

Al funzionamento della Biblioteca Professori presiede il Professore Responsabile, il quale può essere assistito da uno o più docenti nominati dal Dirigente Scolastico.

I servizi di registrazione, inventario, controllo inventariale e schedatura sono espletati dalla Segreteria.

ARTICOLO 60

La Biblioteca Alunni della Sede  è contenuta in armadi collocati nelle aree comuni dell’edificio. Gli armadi sono opportunamente contrassegnati e tutti i libri sono schedati ed inventariati anche su supporto informatico.

Il servizio prestiti è effettuato dai Professori di volta in volta delegati che si potranno avvalere di alunni da loro scelti.

ARTICOLO 61

L'utilizzazione delle dotazioni didattico tecnico-scientifiche delle Aule Speciali e dei Laboratori è demandata al Professore subconsegnatario nominato dal Dirigente Scolastico, su delibera del collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, fermi restando i compiti degli aiutanti tecnici, di cui al secondo comma dell'art 6 del D.P.R.420/1974.

ARTICOLO 62

L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato, in orario scolastico, alle seguenti attività degli alunni dell'Istituto:

a) Lezioni di Educazione Fisica e di ginnastica correttiva;

b) esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva;

c) allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici e interscolastici.

L'uso della palestra è consentito anche per effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e/o dalla Direzione Regionale del M.I.U.R.                                                                                    

ARTICOLO 63

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un Insegnante di Educazione Fisica.

ARTICOLO 64

La palestra e gli impianti sportivi possono inoltre essere dati in concessione ad enti, associazioni e società sportive che ne facciano richiesta secondo le modalità, condizioni e obblighi previsti dalla normativa ministeriale in atto.

Per i casi non previsti dal presente articolo la decisione è demandata al Consiglio d'Istituto.

ARTICOLO 65

All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione Fisica designati dal Dirigente Scolastico in qualità di subconsegnatari

ARTICOLO 66

L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere effettuata, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche in spazi messi a disposizione dell'Istituto da enti pubblici o privati.

ARTICOLO 67

L'insegnante di Educazione Fisica non è responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni portino con loro.

TITOLO 6°: Viaggi d’istruzione e visite guidate

ARTICOLO  68

I viaggi scolastici d'istruzione, comunque intesi, sono da considerare sempre come riconoscimento di impegno continuativo nello studio e di comportamento responsabile delle classi; saranno quindi autorizzati espressamente in funzione del profitto e della condotta tenuti dalle classi durante l'anno scolastico.

ARTICOLO 69

I viaggi scolastici d'istruzione si distinguono in:

viaggi di integrazione culturale;

viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;

visite guidate (effettuate nell'arco di una sola giornata);

viaggi connessi ad attività sportive.

Essi  costituiscono vere e proprie attività complementari volte ad integrare la normale attività scolastica; perciò sono effettuati per esigenze didattiche strettamente e direttamente connesse con i programmi d'insegnamento o con l'indirizzo professionale degli studi, mirano anche a potenziare la formazione culturale generale degli studenti, le relazioni tra scuola e realtà extrascolastiche, la socializzazione degli studenti fra loro e verso l’esterno.

ARTICOLO 70

I viaggi scolastici non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezioni e, anche per motivi di  sicurezza, nei periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi e festivi.

Il periodo massimo utilizzabile complessivamente da parte di ciascuna classe per le visite guidate, per i viaggi di integrazione culturale e per quelli connessi ad attività sportive è di sei giorni, da impiegare in unica o più occasioni durante l'anno scolastico; comunque così ripartiti:

 

-          Per le classi prime  viaggi o visite guidate della durata massima di un giorno.

-          Per le classi II e III viaggi o visite guidate della durata massima di due giorni consecutivi.

-          Nessun viaggio per le classi quarte,  in considerazione delle diverse attività programmate, quali scambi culturali, progetti alternanza scuola lavoro, progetti europei (fatta eccezione per le visite aziendali);

-          Per le classi quinte viaggi o visite guidate della durata massima di sei giorni consecutivi, con possibilità di recarsi all’estero.

 

E’ altresì possibile organizzare visite ai Palazzi delle Istituzioni (Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio, Palazzo Chigi) per tutti gli studenti dell’Istituto e per un massimo di 50 alunni partecipanti e 4 accompagnatori, della durata massima 4 giorni.

Potranno partecipare solo coloro che non abbiano già aderito negli anni precedenti alla stessa iniziativa e si terrà conto dell’andamento disciplinare e didattico dei richiedenti.

ARTICOLO 71

La programmazione didattica e culturale complessiva dei viaggi scolastici è affidata ad un’apposita Commissione istituita dal  Collegio dei Docenti.

Detta Commissione ha anche il compito, sia di verificare il rispetto della normativa vigente, sia di effettuare eventuali sondaggi presso le famiglie degli allievi perché sia individuato il massimo onere finanziario con cui esse sono mediamente disposte a concorrere alle spese del viaggio.

ARTICOLO 72

I viaggi scolastici sono effettuati da classi intere.

In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive o a visite istituzionali, può essere effettuato un viaggio al quale non partecipi la percentuale minima stabilita degli studenti componenti le classi partecipanti al viaggio.

La percentuale minima dei partecipanti dovrà essere calcolata:

-          Per le classi prime, seconde e terze in ragione dell’80% degli alunni iscritti in caso di viaggio o visita aziendale di un solo giorno. In ragione del 70% del numero complessivo di alunni iscritti delle classi partecipanti in caso di viaggio o visita aziendale organizzata tra classi dello stesso anno di corso e di una classe per due giorni

-          Per le classi quinte: in ragione del 60% degli alunni iscritti a tutte le classi partecipanti.

ARTICOLO 73

I docenti accompagnatori, almeno uno ogni quindici alunni, saranno di norma insegnanti delle classi partecipanti e di materie attinenti alle finalità del viaggio e potranno partecipare ad un solo viaggio di più giorni o ad un max di due viaggi o visite di un giorno, fatta salva specifica deroga del Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 74

I docenti accompagnatori sono responsabili della organizzazione del viaggio e sono i soli che debbono tenere i rapporti con la segreteria della scuola. Essi debbono provvedere:

-          alla stesura del programma analitico (che non deve prevedere tempi lasciati alla libera disposizione degli studenti);

-          all'invio di detto programma ai genitori degli studenti;

-          alla successiva acquisizione delle autorizzazioni scritte dei genitori;

-          all'opportuna preparazione degli alunni partecipanti;

-          alla guida ed alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio;

-          alla presentazione in segreteria della richiesta di viaggio, chiaramente e debitamente compilata, con l’elenco nominativo dei partecipanti, entro il termine stabilito;

-          ai contatti con gli operatori turistici, durante il viaggio.

ARTICOLO 75

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dai docenti accompagnatori e corredata dalla seguente documentazione:

-          elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classi;

-          consenso scritto di chi esercita  la  patria potestà  su  ciascun alunno partecipante;

-          elenco nominativo dei docenti accompagnatori;

-          dichiarazione di detti docenti attestante l'assunzione dell'obbligo della vigilanza degli studenti;

-          programma analitico del viaggio

-          relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici.

ARTICOLO 76

Le iniziative in ordine ai viaggi scolastici possono essere presentate entro il 20 Novembre dopo consultazione informale del Consiglio di Classe, esse verranno esaminate dalla Commissione che, entro il 10 dicembre, stilerà una lista di viaggi proposti per le varie classe(due per ogni anno di corso). La richiesta definitiva dovrà essere presentata entro il  10 gennaio così da consentire alla Commissione  il coordinamento delle iniziative e l’assolvimento  degli adempimenti amministrativi.   La richiesta dovrà essere accompagnata dalle manleve firmate dai genitori e da un congruo anticipo che verrà stabilito di volta in volta.

ARTICOLO 77

La progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da una attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi preventivabili; può essere attuata soltanto quando l'istituzione scolastica è fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie.

ARTICOLO 78

I docenti possono proporre per ogni classe  delle visite guidate a carattere professionale e/o scientifico, che saranno autorizzate in funzione delle esigenze curricolari, della durata di un giorno

ARTICOLO 79

Ogni viaggio può essere effettuato solo se proposto dal Consiglio di Classe. 

ARTICOLO 80

Al fine di evitare negative ripercussioni sull’attività didattica, sulla base delle indicazioni fornite dai Coordinatori di Classe, il Consiglio d’Istituto stabilisce, con propria delibera, il periodo in cui debbono essere svolte tutte le iniziative programmate dalle classi della stessa sezione, o comunque opera in modo da concentrare i viaggi e le visite di gruppi di classi ad eccezione delle uscite di cui all’art. 83.

ARTICOLO 81

Il Dirigente Scolastico, in base alle proposte ricevute dalla Commissione Visite d’Istruzione, provvede a:

-          richiedere i preventivi alle Agenzie di Viaggio

-          individuare, sentite le proposte della Commissione, le Agenzie affidatarie degli incarichi;

-          individuare, sulla base della proposte della Commissione, i docenti accompagnatori

ARTICOLO 82

I docenti fanno parte  a tutti gli effetti della comitiva e fruiscono del pacchetto turistico, così come acquistato dall’Istituto;

ARTICOLO 83

Gli studenti non sono autorizzati a contattare le agenzie e gli operatori turistici per richieste di preventivi o altro, né a nome della scuola, né a nome della classe;

ARTICOLO 84

Ogni viaggio scolastico effettuato in Italia non tralascerà di promuovere negli alunni una miglior conoscenza del loro Paese: nell'ambito di una prospettiva sia attuale sia storica, cercherà di favorire le conoscenze delle relazioni intercorrenti tra la Liguria e l'area regionale visitata nonché quelle intercorrenti tra le aree regionali suddette e la più ampia realtà nazionale, europea e mondiale.

I viaggi all'estero, dovranno essere preferibilmente effettuati nell'ambito della U.E. e non trascureranno di promuovere una migliore conoscenza delle relazioni intercorrenti tra i vari paesi europei.

Per l'approfondimento delle lingue e solo in caso di conoscenza di una realtà scolastica dei paesi europei, sono consentiti i viaggi all'estero agli allievi di tutte le classi.

ARTICOLO 85

Al termine del viaggio i docenti accompagnatori trasmetteranno al Dirigente Scolastico  una breve relazione concernente soprattutto l'interesse ed il comportamento degli studenti e contenente osservazioni sull'aspetto organizzativo e programmatico del viaggio concluso, sugli eventuali inconvenienti verificatisi e sul servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

ARTICOLO 86

Ogni alunno anticiperà  la  caparra  a  suo carico all'atto della propria iscrizione ai viaggi esigenti più giorni  e pagherà la restante parte venti giorni prima della data prevista per la   partenza.

Ad ogni alunno, per qualsiasi motivo rinunciatario, sarà rimborsato solo quanto l'agenzia organizzatrice avrà, secondo i propri regolamenti, ritenuto dover rimborsare all'Istituto.

ARTICOLO 87

Ogni spesa comune relativa al trasporto (escluse quelle necessarie per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani, che potranno essere pagate da ciascun partecipante come quelle necessarie per l'accesso a musei, mostre, gallerie e simili), al pernottamento ed al vitto deve essere effettuata per il tramite dell'Istituto e perciò nell'ambito del suo bilancio.

Per iniziative che prevedono l’uso di mezzi pubblici per uscite di una sola giornata, l’acquisto del relativo biglietto potrà essere fatto individualmente.

ARTICOLO 88

La trattativa per l’acquisto del pacchetto turistico o della prestazione compete esclusivamente al Dirigente Scolastico e la Segreteria e, solo su precisa delega del Dirigente Scolastico, il docente accompagnatore può intrattenere rapporti con l’agenzia nella fase organizzativa del viaggio, mentre, durante il suo svolgimento, tiene tutti i contatti del caso con l’agenzia e gli operatori turistici.

ARTICOLO 89

         L’Agenzia deve impegnarsi  a comunicare con un congruo anticipo, l’esatta intestazione ed ubicazione dell’albergo, per poter esercitare nei 5 giorni lavorativi successivi il diritto di ricusazione della sistemazione alberghiera.

ARTICOLO 90

Per i viaggi all’estero, nel caso venga acquistato il pacchetto che preveda il trattamento di mezza pensione o di pensione completa, verrà liquidato il compenso previsto dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 91

Per quanto non espressamente sopra indicato si rinvia alla normativa vigente.  

TITOLO 7°: Disciplina

ARTICOLO 92

PREMESSA

Le norme seguenti seguono i criteri contenuti nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, D.P.R. n 249 del 24/6/98 e la C.M. prot. 30 del 15 marzo 2007.

La prevenzione dei comportamenti che il regolamento definirà come sanzionabili ha lo stesso rilievo dell’attività didattica. Va perseguita attraverso la fermezza e l’equità delle decisioni, l’attenzione ai problemi, l’assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi, sia del disagio che degli atteggiamenti che possono alterare quell’equilibrio di reciproco rispetto, su cui si fonda la convivenza di una comunità.

ARTICOLO 93

Diritti

L’Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1)     una valutazione trasparente;

2)     un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;

3)     la tutela della riservatezza

4)     lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della scuola;

5)     la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

6)     la libera associazione e l’utilizzo di spazi disponibili;

7)     il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;

8)     servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;

9)     strumentazioni tecnologiche avanzate.

ARTICOLO 94
Doveri

1)     Gli studenti sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Per la regolamentazione delle assenze si veda il Titolo IV del Regolamento di Istituto.

2)     Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.

3)     Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell’Istituto.

4)     Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei locali della scuola con un abbigliamento consono al luogo e nel rispetto della sensibilità altrui.

ARTICOLO 95
Disciplina e mancanze disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:

-         esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;

-         imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;

-         esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;

-         mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche  individuali di docenti e compagni;

-         assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;

-         assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;

-         allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione scritta.

 

ARTICOLO 96
Sanzioni disciplinari

Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli vengano segnalati dal personale A.T.A.  o dagli alunni stessi, comportamenti  descritti all’art. 98, punto 3 , potrà, in rapporto alla gravità dei medesimi:

-         allontanare dalla propria ora di lezione lo studente che reiteratamente assuma un comportamento scorretto, affidandolo al personale ausiliario ed annotando il provvedimento sul giornale di classe ;

-         segnalare tali comportamenti al Coordinatore di Classe che provvederà ad informare la famiglia dello studente;

-         segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico od ad un suo Collaboratore il fatto grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo (Il Dirigente Scolastico potrà, in caso di fatto molto grave, prendere dei provvedimenti provvisori in attesa della sanzione disciplinare definitiva);

-         richiedere la convocazione del Consiglio di Classe mediante annotazione sul registro ed informarne il Coordinatore. Esso provvederà a dare comunicazione scritta all’alunno ed ai genitori in merito all’infrazione contestatagli, indicando con chiarezza i motivi che hanno determinato tale sanzione;

Il Consiglio di Classe, riunito dal Dirigente Scolastico a seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo studente:

-         l’ammonizione scritta;

-         lo svolgimento di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa o attività utile alla comunità scolastica;

-         l’allontanamento dall’istituto fino ad un massimo di  60 giorni;

-         l’allontanamento dall’Istituto per tutto l’anno scolastico nel  caso di fatti gravissimi       riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica sulle persone o a gravi fenomeni di bullismo.

Il Consiglio di Classe, prima di sanzionarne il comportamento scorretto, deve convocare lo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni, eventualmente accompagnato da testimoni o persona di sua fiducia. L’Organo Collegiale valuterà di volta in volta se acquisire tali prove.

ARTICOLO 97
Integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l’incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa delle decisione dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l’iscrizione, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ARTICOLO 98
Ricorsi, reclami, impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla scuola, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola, di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del seguente regolamento.

Tale Organo è costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti, un rappresentante del personale A.T.A., due genitori, due studenti eletti nelle rispettive componenti. Per ogni componente sono nominati  altrettanti membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all’irrogazione della sanzione.

L’Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico con preavviso di due giorni e comunica le sue decisioni all’interessato entro 5 giorni.

Contro le decisioni dei Consigli di classe è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore Regionale del M.P.I. che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola secondaria superiore.

Il Dirigente dell’Amministrazione Scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento emanato dal M.P.I. (DPR 24 giugno 1998, n. 249), anche contenute nel regolamento degli studenti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designato dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali, civili nominato dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica.

ARTICOLO 99

E’ fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare ,in qualsiasi modalità, durante le ore di lezione il telefono cellulare ed altri apparecchi di riproduzione audio e video. In caso di mancato rispetto di questo divieto, il docente , dopo una prima ammonizione verbale con la quale invita lo studente a spegnere l’apparecchio, potrà procedere ad un sequestro temporaneo dell’apparecchio medesimo. Tale sequestro comunque avrà fine al termine della lezione e di esso ne dovrà essere fatta menzione sul registro di classe. Nel caso in cui l’alunno rifiuti di consegnare tale apparecchio, il docente provvederà ad informarne tempestivamente la Presidenza per l’adozione di opportuni provvedimenti disciplinari.

TITOLO 8°: Assemblee di Classe e  di Istituto

(approvato dall'Assemblea studentesca d'Istituto del 30.1.1992,
che ha accolto i suggerimenti del Consiglio d'Istituto)

ARTICOLO 100

Le convocazioni devono essere presentate in presidenza: con un anticipo di almeno venti giorni quelle relative alle Assemblee di istituto, con un anticipo di almeno cinque giorni scolastici quelle relative alle Assemblee di classe.

ARTICOLO 101

Le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti o dalla maggioranza degli studenti componenti le singole classi.

I rappresentanti di classe hanno l'obbligo di redigere il verbale di ogni assemblea, di cui copia deve essere consegnata alla Presidenza.

ARTICOLO 102

Il Comitato studentesco è costituito da nove studenti eletti all'inizio dell'anno scolastico dai rappresentanti di classe nonché dagli studenti membri del Consiglio d'Istituto che non siano stati eletti.

Il Comitato studentesco si riunisce in orario pomeridiano, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e al docente referente. Il Comitato decide la data dell’ Assemblea di Istituto  e ne fissa l’ ordine del giorno.

Il Comitato studentesco redige il verbale delle sue riunioni; tale verbale deve essere consegnato alla Presidenza ed al Comitato studentesco.

ARTICOLO 103

L'assemblea di istituto sviluppa gli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in presenza di esperti esterni, la cui partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.

L’Assemblea è unica per tutte le classi, ma potrebbero essere cercate soluzioni alternative per problemi di sicurezza e/o comportamentali.

In quest'ultimo caso, essa potrà giovarsi dell'ausilio del Dirigente Scolastico e di  docenti disponibili.

ARTICOLO 104

Di quanto previsto dalle norme legislative, si pone in evidenza:

a)     che l'assemblea di istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti iscritti all'istituto.

b)     che il Dirigente Scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea di istituto qualora essa si svolga disordinatamente o qualora questo regolamento sia violato