REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto
con Delibera n. 142 del 24 settembre 2007
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TITOLO 1°:
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Consiglio di Istituto artt.1-23
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TITOLO 2°:
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Giunta Esecutiva artt.24-33
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TITOLO 3°:
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Consigli di Classe integrati artt.34-38
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TITOLO 4°:
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Orario – Ritardi – Assenze – Vigilanza artt. 39-58
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TITOLO 5°:
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Biblioteca, Audiovisivi, Palestre artt.59-67
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TITOLO 6°:
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Viaggi d’istruzione e visite guidate artt.68-91
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TITOLO 7°:
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Disciplina artt.92-99
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TITOLO 8°:
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Assemblee di classe e di istituto artt.100-105
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TITOLO 9°:
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Riservatezza art.106
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Appendice
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Linee guida per la valutazione degli
studenti
Criteri per l’attribuzione del credito
scolastico
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TITOLO 1°: Consiglio di Istituto
ARTICOLO 1
Il Consiglio di Istituto è organo deliberante e proponente
della Scuola secondo le norme previste dai D.P.R. numeri 416,417,418,419 del
1974, dal DLGS 297 del 1994 e dal D.I. n.44 del 14/02/2001.
ARTICOLO 2
La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è
presieduta dal Dirigente Scolastico fino alla elezione del Presidente.
Prima di tale elezione non può essere adottata alcuna
deliberazione.
ARTICOLO 3
Il Consiglio elegge nel suo seno fra i rappresentanti dei
genitori un Presidente ed un Vice-Presidente.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei
2/3 dei componenti il Consiglio.
Le elezioni del Presidente e del Vice-Presidente avvengono
a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti nella prima
votazione, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa.
Qualora nella prima seduta non fossero presenti i 2/3 dei
Consiglieri si procederà alla convocazione, entro il termine massimo di 8
giorni, di una nuova seduta per la cui validità sarà sufficiente la presenza
della metà più uno dei componenti il Consiglio.
Anche in questa seconda seduta le modalità di votazione
sono eguali a quelle previste per la prima seduta.
ARTICOLO 4
Nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente
e del Vice-Presidente, il Consiglio provvede alla elezione dei membri della
Giunta Esecutiva per scrutinio segreto a tal fine si fanno tante votazioni
quanti sono i membri da eleggere.
ARTICOLO 5
Il Presidente rappresenta il Consiglio nella
Collegialità, ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee interne ed esterne
alla Scuola, ha libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario
di servizio con assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione
docente, ha diritto di avere un locale apposito per l’espletamento delle sue
funzioni.
ARTICOLO 6
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di delega da parte dello
stesso
ARTICOLO 7
Il Presidente deve avere la fiducia dei componenti il
Consiglio.
La fiducia può essere revocata mediante mozione firmata da
1/3 dei componenti il Consiglio e dovrà essere discussa e votata (con votazione
segreta) all'inizio della seduta successiva.
Per la revoca della fiducia occorre che la mozione venga
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
ARTICOLO 8
I Consiglieri per l'espletamento delle loro
funzioni hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario
di servizio.
ARTICOLO 9
Il Consiglio si riunisce almeno due volte nel corso
dell’anno scolastico, la convocazione è disposta dal Presidente con lettera
raccomandata o raccomandata a mano diretta ai singoli membri e mediante
affissione di apposito avviso all'albo della Scuola nelle varie sedi almeno 5
giorni prima.
In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere
convocato senza rispettare la procedura prevista dal comma precedente.
La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al
precedente comma devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno .
L'eventuale documentazione relativa ai punti posti
all’ordine del giorno dovrà essere a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria della Scuola di norma almeno 5 giorni prima della data della riunione.
ARTICOLO 10
Il Presidente può disporre di propria iniziativa a
riunioni straordinarie del Consiglio.
Riunioni straordinarie possono inoltre essere richieste
per iscritto al Presidente soltanto da:
a) il Dirigente Scolastico
b) la Giunta Esecutiva
c) 1/3 dei Consiglieri
d) il Collegio dei Docenti
e) l'Assemblea del Personale non Docente
f) l'Assemblea dei Genitori
g) l'Assemblea degli Studenti.
La richiesta deve contenere l'indicazione dell'Ordine del
Giorno.
Le
richieste provenienti dagli organi di cui al punto d),e),f),g),devono
risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative assemblee
regolarmente costituite.
Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare entro
il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa il
Consiglio. Qualora il Presidente sia impedito od assente, vi provvede il
Vice-Presidente.
Per le riunioni in caso di urgenza il termine di preavviso
è ridotto a giorni 3; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
dell'Ordine del Giorno ed essere affisso all'albo delle varie Sedi; l'eventuale
documentazione relativa dovrà essere a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria della Scuola, almeno 24 ore prima della data della riunione.
ARTICOLO 11
L'Ordine
del Giorno della convocazione è redatto dal Presidente sentito il Presidente
della Giunta Esecutiva.
Possono chiedere inserimento di argomenti all'Ordine del
Giorno:
a) il Dirigente Scolastico
b) la Giunta Esecutiva
c) i singoli Consiglieri
d) il Collegio dei Docenti
e) l'Assemblea del Personale non Docente
f) l'Assemblea dei Genitori
g) l'Assemblea degli Alunni
ARTICOLO 12
È compito del Presidente oltre a quanto stabilito negli
articoli precedenti:
a) presiedere le riunioni del Consiglio;
b) dirigere la discussione garantendo a tutti i
Consiglieri il diritto di intervenire nei limiti di tempo eventualmente in
precedenza concordati;
c) indire le votazioni e proclamare il risultato;
d) sovrintendere alla stesura del verbale delle riunioni.
ARTICOLO 13
Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad
un membro del Consiglio di Istituto.
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo
verbale in modo conciso firmato dal Presidente e dal Segretario su apposito
registro a pagine numerate.
Il processo verbale deve contenere gli argomenti
all'Ordine del Giorno, l'elenco dei presenti, l'andamento delle eventuali
discussioni, l’esito delle votazioni.
Non possono essere posti in discussione argomenti non
iscritti all'Ordine del Giorno salvo approvazione della richiesta da parte di
tutti i Consiglieri presenti.
In caso di impedimento del Segretario chi presiede la
seduta nomina chi lo deve sostituire.
ARTICOLO 14
Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con la
presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il
Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente; in caso di assenza anche del
Vice-Presidente, lo presiederà il genitore più anziano.
ARTICOLO 15
Le delibere del Consiglio di
Istituto sono valide a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Dirigente
Scolastico.
ARTICOLO 16
Il testo
delle delibere deve essere formulato, per iscritto, dal Presidente o dal
Consigliere proponente prima di essere poste in votazione.
Il testo integrale delle delibere proposte e l’esito della
votazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da questi
pubblicato all’albo della Scuola nelle varie Sedi.
La pubblicazione deve avvenire entro 15 giorni a partire
dal giorno successivo alla seduta di approvazione e deve rimanere esposta per
un periodo di almeno 7 giorni.
Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti
le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell’interessato.
Chiunque abbia interesse può ottenere dalla Segreteria
dell’Istituto, a proprie spese, motivando, copia delle delibere pubblicate, nel
rispetto della normativa sulla privacy e sull’imposta di bollo.
L’introito derivante dal costo delle fotocopie andrà
iscritto nel bilancio ordinario dell’Istituto.
ARTICOLO 17
Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte alle
componenti rappresentate dal Consiglio secondo quanto stabilito dalla norme
vigenti.
ARTICOLO 18
Il
Consiglio allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione
della scuola può deliberare di sentire il parere delle varie componenti degli
organismi scolastici.
Il Consiglio può altresì invitare alle riunioni, a seguito
di delibera, a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo
continuativo nella Scuola dei quali ritenga necessaria la consulenza.
ARTICOLO 19
Il
Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente,
per materie particolari o gruppi di materie.
La composizione delle commissioni deve rispecchiare, per
quanto possibile, le componenti del Consiglio. Alle commissioni non possono
essere delegati poteri deliberanti.
Il Consiglio, nell'affidare compiti alle commissioni,
indicherà anche il termine per la presentazione delle relazioni.
Le commissioni eleggono nel proprio seno un Presidente
membro del Consiglio.
ARTICOLO 20
Qualora
la riunione del Consiglio di Istituto si protragga per oltre tre ore senza che
sia stata esaurita la trattazione delle questioni all'Ordine del Giorno, il
Presidente, sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta entro 8 giorni
senza necessità di convocazione per i presenti.
ARTICOLO
21
Il Consiglio di Istituto può esprimere parere
favorevole, di volta in volta, su motivate richieste relative all'uso dei
locali scolastici per attività aventi finalità educative.
ARTICOLO
22
Per quanto concerne le dimissioni e la decadenza di
un membro del Consiglio d'Istituto, si fa riferimento agli articoli 22 e 29
del D.P.R. n. 416/1974.
ARTICOLO 23
Il Consiglio di Istituto può
preventivamente variare il limite di spesa di € 2.000, previsto dall’art. 34
del D.P.R. 1 febbraio 2001 n. 44, entro il quale il Dirigente scolastico può
procedere all’attuazione diretta degli acquisti.
TITOLO 2°: Giunta Esecutiva
ARTICOLO 24
Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una
Giunta Esecutiva secondo le norme stabilite dall'art.5 del D.P.R. n. 416/1974
ARTICOLO 25
La Giunta Esecutiva svolge le funzioni stabilite
dall' art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il Consiglio non può delegare alla Giunta Esecutiva i
propri poteri, nemmeno in caso di urgenza.
ARTICOLO 26
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di sua
iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, ovvero su
richiesta di 1/3 dei componenti in carica.
La convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla
richiesta.
ARTICOLO 27
La
convocazione della Giunta Esecutiva ha luogo, di norma, con preavviso non
inferiore a 3 giorni rispetto alla data (esclusa da detto computo) della
riunione.
La convocazione è effettuata con lettera raccomandata a
mano ai singoli membri e mediante affissione all'albo della scuola e delle sue
Succursali apposito avviso.
ARTICOLO 28
La
lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente articolo
devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno.
ARTICOLO 29
Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide con la
presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Dirigente
Scolastico.
In caso di breve impedimento, la seduta è rinviata al
primo giorno feriale successivo, purché non prefestivo.
In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 8
giorni, il Dirigente Scolastico sarà sostituito dal Docente designato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art.3 del D.P.R. 31.05.1974 n.417.
ARTICOLO 30
Di ogni seduta della Giunta
Esecutiva viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario, su apposito registro a pagine numerate.
Il processo verbale deve contenere: l'elenco dei presenti,
l'Ordine del Giorno, l'andamento della eventuale discussione, gli esiti delle
varie votazioni.
Non possono essere posti in discussione argomenti che non
figurano all'Ordine del Giorno, a meno che non si tratti di argomenti
imprevisti e urgenti, e/o ritenuti tali, da parte di tutti i componenti la Giunta.
Nel corso della seduta ogni membro ha il diritto di
chiedere che un proprio intervento venga dettato a verbale.
ARTICOLO 31
Le
delibere della Giunta Esecutiva sono valide quando siano adottate a
maggioranza dei presenti.
In caso di parità, la votazione è ripetuta. In caso di
nuova parità, la delibera va considerata approvata se sull'argomento dovrà
decidere il Consiglio d'Istituto
In caso contrario, la proposta di delibera dovrà
considerarsi respinta.
ARTICOLO 32
Il testo conclusivo delle singole
delibere della Giunta Esecutiva va pubblicato all'albo della Scuola e delle
Succursali a cura del Segretario, che lo controfirma insieme al Presidente.
La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni a partire
da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di
almeno dieci giorni.
Non sono soggette a pubblicazioni le delibere concernenti
le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.
Chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla Segreteria
dell'Istituto, copia delle delibere pubblicate.
Il costo delle fotocopie è fissato anno per anno dal
Consiglio d'Istituto e il relativo introito andrà iscritto nel bilancio
ordinario dell'Istituto.
ARTICOLO 33
La
Giunta Esecutiva può
decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro.
Tali commissioni non hanno potere decisionale e svolgono
la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla Giunta
stessa.
TITOLO 3°. Consigli di Classe
integrati
ARTICOLO 34
Il Consiglio di Classe integrato è convocato dal Dirigente
Scolastico o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei
suoi membri
La convocazione del Consiglio di Classe integrato è
disposta con almeno 5 giorni di anticipo, tranne i casi di urgenza, sulla data
(esclusa dal computo) della riunione.
La convocazione è effettuata con circolare agli insegnanti
e con lettera ai rappresentanti degli studenti e delle famiglie
ARTICOLO 35
La
motivazione di cui al primo comma del precedente articolo deve essere
depositata in Presidenza almeno 10 giorni prima della seduta e va tenuta a
disposizione di qualsiasi membro del Consiglio di Classe interessato che
intenda prenderne visione.
ARTICOLO 36
Le sedute del Consiglio di Classe sono presiedute dal
Dirigente Scolastico o da un Docente suo delegato, membro del Consiglio di
Classe.
Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, all'inizio di
ogni seduta, nomina Segretario un Docente, il quale dovrà redigere il relativo
processo verbale.
ARTICOLO 37
Le circolari, lettere e avvisi di convocazione dei
Consigli di Classe devono indicare l'Ordine del Giorno, salvo richiesta unanime
dei componenti il Consiglio.
Nel corso della seduta ogni membro ha diritto di chiedere
che un suo intervento venga dettato a verbale .
ARTICOLO 38
Le delibere dei singoli Consigli di Classe integrati sono
valide quando sono state adottate a maggioranza dei presenti e quando questi
costituiscano la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
TITOLO 4°: Orario – Ritardi -
Assenze - Vigilanza
ARTICOLO 39
Inizio delle lezioni
L'inizio delle lezioni è segnato da due suoni di
campanello, a distanza di cinque minuti.
Quindici minuti prima del suono del primo campanello è
consentito l'ingresso nell'atrio.
Al primo suono del campanello le aule vengono aperte agli
alunni; gli insegnanti assistono all'ingresso in aula dei rispettivi alunni.
Al secondo campanello ha effettivo inizio la prima ora di
lezione.
ARTICOLO 40
Termine delle lezioni
Il
termine di ogni lezione e l'inizio di quella successiva è segnalato da un suono
di campanello.
Nel caso di cambio di insegnante gli alunni attendono al
loro posto il subentrante.
ARTICOLO 41
Spostamenti degli alunni
Qualora
la scolaresca debba cambiare aula o lasci la scuola, il professore uscente si
assicura che tutti abbiano lasciato l'aula.
La scolaresca che deve accedere alle aule speciali viene
accompagnata da un docente.
I trasferimenti da Sede e Succursale e viceversa vengono
regolamentati da apposite circolari.
ARTICOLO 42
Libretto personale e rapporti con
le famiglie
Ad ogni
alunno viene distribuito un libretto personale che serve per i rapporti tra la
scuola, l'alunno e la famiglia.
All'atto della consegna, dovranno essere depositate le
firme, dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, abilitate a vistare le
giustificazioni e le comunicazioni scuola-famiglia.
Gli alunni maggiorenni depositano invece la loro firma.
Gli alunni debbono sempre portare a scuola il libretto ed
esibirlo in caso di richiesta sia del Dirigente Scolastico, che dei Docenti della
scuola. Alla terza dimenticanza del libretto
medesimo, il coordinatore avverte telefonicamente i genitori dell’alunno.
Ad inizio
anno ai genitori degli studenti minori viene inviata una lettera contenente le
informazioni più utili circa la vita scolastica e uno stralcio del regolamento
di istituto che comprende gli articoli più importanti in materia di disciplina;
di tale consegna i genitori firmeranno una ricevuta.
. Al fine
di evitare la richiesta di una specifica autorizzazione alla famiglia per ognuna
delle attività previste dalla programmazione alle famiglie viene richiesta una
unica autorizzazione, comprensiva di tutte le attività programmate.
In ogni caso, di ogni attività eccedente l’orario
curricolare la famiglia viene preventivamente informata attraverso i canali
abituali (libretto delle comunicazioni o diario), con esclusione delle Visite
d’Istruzione di più giorni, e anche di un solo giorno fuori Comune, per cui
viene richiesta una specifica autorizzazione.
ARTICOLO 43
Giustificazioni
Le richieste di giustificazione
degli alunni minorenni, debbono essere sottoscritte da un genitore o da chi ne
fa legalmente le veci. Gli alunni maggiorenni invece, giustificheranno
direttamente l'assenza sul libretto personale, firmandone la giustificazione.
Le assenze verranno giustificate dall'insegnante presente alla prima ora che
annoterà sul registro quando trattasi della X, XX etc.
assenza. Alla X, XX, ecc. assenza il genitore provvederà a giustificare il
figlio accompagnandolo personalmente a scuola. Solo in caso di grave
impedimento il genitore potrà fare comunicazione telefonica al coordinatore. In
entrambi i casi sarà cura del coordinatore o in sua assenza del collaboratore,
indicarlo sul registro di classe.
ARTICOLO 44
Disposizioni generali circa i
ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate
Le norme relative ai ritardi previste nei successivi
articoli non si applicano se tali ritardi sono dovuti a mezzi di trasporto
pubblico.
I consigli di classe nelle valutazioni in sede di
scrutinio terranno conto del mancato rispetto delle norme di seguito enunciate.
In particolare i consigli delle classi terze, quarte e
quinte terranno conto della frequenza irregolare degli alunni, come risultante
dalle apposite tabelle, ai fini dell’assegnazione del credito scolastico
previsto per l’esame di stato. Il Collegio Docenti fisserà criteri omogenei di
penalizzazione da applicarsi a tutte le classi.
La normativa riguardante i ritardi, le entrate posticipate
e le uscite anticipate è parte integrante del presente regolamento d’istituto e
si intende nota a tutti gli interessati.
ARTICOLO 45
Ritardi entro i dieci minuti
Gli alunni che si presentano in classe con un ritardo non
superiore ai dieci minuti rispetto all’inizio delle lezioni vengono ammessi in
aula a discrezione del docente. Nel caso di non ammissione vengono inviati al
Collaboratore del Dirigente scolastico . Costui registra il ritardo come
entrata posticipata e lo ammette alla seconda ora. E’ facoltà dell’alunno
maggiorenne allontanarsi dall’edificio scolastico. L’alunno è tenuto a produrre
giustificazione il giorno successivo. Nel caso di inadempienza il coordinatore
si metterà in contatto con i genitori.
ARTICOLO
46
Ritardi
oltre i dieci minuti
Dopo dieci minuti dall’inizio
delle lezioni nessun alunno può entrare in classe al fine di non disturbare
l’attività didattica.
Gli alunni minorenni e maggiorenni dovranno presentarsi direttamente e immediatamente
dal Collaboratore del Dirigente scolastico che adotterà gli stessi
provvedimenti stabiliti dall’art. 45.
ARTICOLO 47
Entrate posticipate e uscite
anticipate
Un alunno può usufruire, in un mese, di non più di due permessi per entrate
posticipate e di un permesso per uscite anticipate.
Ulteriori permessi potranno eventualmente essere concessi
solo per motivi particolarmente gravi debitamente motivati al Dirigente
Scolastico .
Il differimento dell’entrata e l’anticipo dell’uscita non
possono comunque mai superare le due unità orarie.
I permessi devono essere sempre annotati sul registro di
classe dal docente presente. Non è necessario il nulla osta del docente
interessato dall’assenza dell’alunno in caso di uscita anticipata.
La scuola si riserva la facoltà di consentire ai
maggiorenni delle classi quinte un numero di uscite anticipate anche superiore
a quello previsto in caso di assenze di docenti che comportino particolari
problemi di sostituzione. Gli alunni minorenni eventualmente presenti saranno
aggregati ad altre classi
ARTICOLO 48
Norme per il Collaboratore del
Dirigente scolastico e per i coordinatori di classe
Il Collaboratore del Dirigente Scolastico o altro docente
incaricato annota il permesso sul libretto personale dell’alunno e su una
tabella riassuntiva appositamente predisposta.
Avvisa il coordinatore di classe quando siano stati
utilizzati i due permessi mensili per le entrate posticipate e/o l’unico
permesso mensile in caso di uscita anticipata.
Il coordinatore, in caso di alunno minorenne, informa la
famiglia dell’interessato tramite apposita lettera da spedirsi a cura della
segreteria.
ARTICOLO 49
Chi, dopo un'assenza, si presenta
senza giustificazione potrà, in via eccezionale, essere riammesso a scuola solo
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in attesa della regolarizzazione
dell'assenza che dovrà essere effettuata il giorno successivo. Nel caso di
reiterata inadempienza il coordinatore provvederà ad avvertire i genitori.
ARTICOLO 50
E' obbligatorio presentare
certificato medico, in cui si dichiari che l'alunno può riprendere la frequenza
delle lezioni, nei casi di assenza superiori ai 5 giorni continuativi
(festività e vacanze incluse), sempre che la famiglia non dichiari
preventivamente, sotto la propria responsabilità, che l'assenza è dovuta a
motivi indipendenti da fatti sanitari.
Il certificato medico deve essere tassativamente
presentato al momento stesso in cui è richiesta la riammissione a scuola; l'alunno
privo di certificato non sarà ammesso in classe.
In tal caso la giustificazione è di competenza del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Nel caso di malattie infettive tale certificato va
rilasciato dall'Ufficio Sanitario del Comune di residenza.
ARTICOLO 51
Durante le ore di lezione nessun alunno può di norma
uscire dall’aula, fatto salve improrogabili necessità personali.
I docenti non dovranno fare uscire dall’aula
più di un alunno alla volta.
ARTICOLO 52
Gli alunni esentati dalle esercitazioni pratiche di
Educazione Fisica dovranno ugualmente partecipare alle lezioni in palestra.
Per gli alunni che studiano una lingua straniera diversa
da quelle insegnate e che non siano in numero sufficiente per ottenere una
classe bilingue, varranno le disposizioni emanate dal M.P.I., e le eventuali
delibere del Collegio Docenti.
Per gli alunni che non intendono avvalersi
dell'insegnamento della Religione Cattolica, varranno le disposizioni emanate
dal M.P.I. e le eventuali delibere del Collegio Docenti e le norme di
organizzazione interna.
ARTICOLO 53
Non sono consentite uscite dalla scuola se non per gravi
e documentabili motivi e comunque comunicate entro la prima ora.
L’autorizzazione viene concessa dal Dirigente Scolastico o
da un suo Collaboratore, previa informazione ai docenti in orario, per il
periodo cui la richiesta si riferisce. Gli alunni minorenni dovranno essere
prelevati da un genitore o da persona di maggiore età esplicitamente
autorizzata dai genitori., mentre i maggiorenni sottoscriveranno personalmente
la richiesta.
In caso di indisposizione nel corso della mattinata sarà
avvisata la famiglia, che provvederà a ritirare il ragazzo minore. L’alunno
maggiorenne potrà uscire dopo che sia stata avvisata la famiglia.
ARTICOLO 54
L’alunno
è tenuto a portare a scuola tutto quanto necessario allo svolgimento
dell’attività didattica.
Non è altresì
consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo alla attività
scolastica e lasciare nei banchi alcunchè di personale al termine delle lezioni.
Non è inoltre consentito agli allievi, al personale
docente e non docente della Scuola, poter conferire con persone estranee non
autorizzate nei locali dell'Istituto.
ARTICOLO 55
Ogni allievo deve occupare in classe
e nelle aule speciali il posto assegnatogli.
Tale assegnazione deve intendersi
valida per tutto l'anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo diversa
decisione del Consiglio dei Docenti della classe.
Nei Laboratori e nelle Aule speciali valgono le
indicazioni date dai docenti che ne fanno uso.
ARTICOLO 56
E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto ai
sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584
ARTICOLO 57
La conservazione dei locali, dell’arredamento e di
tutto il materiale didattico è affidata all’educazione ed alla responsabilità
di tutte le componenti della scuola, le quali saranno tenute al risarcimento
dei danni intenzionalmente arrecati.
ARTICOLO 58
Vigilanza
- La
vigilanza sugli studenti in entrata è affidata ai docenti che hanno la
prima ora di lezione i quali devono trovarsi in aula 5 minuti prima
dell’orario delle lezioni
- La
vigilanza degli studenti in uscita (cioè fino al suono della campanella) è
affidata al docente dell’ultima ora che si accerterà che nessun alunno
rimanga in classe e ne controllerà un’uscita disciplinata
- Durante
il cambio d’ora la vigilanza è affidata:
- Al
docente in uscita se non è impegnato l’ora successiva
- Al
docente in entrata se non è impegnato l’ora precedente
- Al personale
collaboratore scolastico al piano
- Se per
qualsiasi motivo il docente deve lasciare la classe è necessario che
faccia intervenire da subito un collaboratore scolastico e avvisi la
presidenza
- Se per
motivi eccezionali il docente deve allontanare uno studente dalla classe è
necessario che lo stesso venga affidato alla sorveglianza di un
collaboratore scolastico o, in casi di particolare gravità al
collaboratore del Dirigente Scolastico sia in sede che in succursale
- La
vigilanza durante la pausa di socializzazione è effettuata dai docenti in
servizio e dai collaboratori scolastici secondo ordini di servizio
appositamente emanati
- In casi
particolari il Dirigente Scolastico può autorizzare gruppi di studenti ad
usufruire dei locali scolastici dopo il termine delle lezioni
antimeridiane. Di regola gli studenti che partecipano alle lezioni
pomeridiani entrano a scuola cinque minuti prima del loro inizio
- Gli studenti che fanno lezione di
educazione Fisica nelle ore che comprendono la pausa di socializzazione,
fanno la pausa loro spettante durante gli ultimi 10 minuti di lezione,
sotto la sorveglianza dei docenti di educazione fisica.
TITOLO 5°: Biblioteca,
Audiovisivi, Palestre
ARTICOLO 59
La Biblioteca Professori è ubicata in appositi locali
della Sede Centrale e, per quanto concerne le discipline Tecnico-
Professionali, nelle relative aule speciali.
Al funzionamento della Biblioteca Professori presiede il
Professore Responsabile, il quale può essere assistito da uno o più docenti
nominati dal Dirigente Scolastico.
I servizi di registrazione, inventario, controllo
inventariale e schedatura sono espletati dalla Segreteria.
ARTICOLO 60
La
Biblioteca Alunni
della Sede è contenuta in armadi collocati nelle aree comuni dell’edificio.
Gli armadi sono opportunamente contrassegnati e tutti i libri sono schedati ed
inventariati anche su supporto informatico.
Il servizio prestiti è effettuato dai Professori di volta
in volta delegati che si potranno avvalere di alunni da loro scelti.
ARTICOLO 61
L'utilizzazione delle dotazioni
didattico tecnico-scientifiche delle Aule Speciali e dei Laboratori è demandata
al Professore subconsegnatario nominato dal Dirigente Scolastico, su delibera
del collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, fermi restando i compiti
degli aiutanti tecnici, di cui al secondo comma dell'art 6 del D.P.R.420/1974.
ARTICOLO 62
L'uso delle palestre e degli impianti sportivi
è riservato, in orario scolastico, alle seguenti attività degli alunni
dell'Istituto:
a) Lezioni di Educazione Fisica e di
ginnastica correttiva;
b) esercitazioni di avviamento alla pratica
sportiva;
c) allenamenti per la partecipazione a tornei
scolastici e interscolastici.
L'uso della palestra è consentito anche per
effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e/o
dalla Direzione Regionale del M.I.U.R.
ARTICOLO 63
Per qualsiasi attività svolta
dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un Insegnante di
Educazione Fisica.
ARTICOLO 64
La palestra e gli impianti sportivi possono inoltre
essere dati in concessione ad enti, associazioni e società sportive che ne
facciano richiesta secondo le modalità, condizioni e obblighi previsti dalla
normativa ministeriale in atto.
Per i casi non previsti dal presente articolo
la decisione è demandata al Consiglio d'Istituto.
ARTICOLO 65
All'uso delle relative dotazioni
sovrintendono gli insegnanti di Educazione Fisica designati dal Dirigente
Scolastico in qualità di subconsegnatari
ARTICOLO 66
L'attività di avviamento alla pratica sportiva
può essere effettuata, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche in
spazi messi a disposizione dell'Istituto da enti pubblici o privati.
ARTICOLO 67
L'insegnante di Educazione Fisica non è
responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni
portino con loro.
TITOLO 6°: Viaggi d’istruzione e
visite guidate
ARTICOLO 68
I viaggi scolastici d'istruzione, comunque intesi, sono da
considerare sempre come riconoscimento di impegno continuativo nello studio e
di comportamento responsabile delle classi; saranno quindi autorizzati
espressamente in funzione del profitto e della condotta tenuti dalle classi
durante l'anno scolastico.
ARTICOLO 69
I viaggi scolastici d'istruzione si distinguono in:
viaggi di integrazione culturale;
viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo;
visite guidate (effettuate
nell'arco di una sola giornata);
viaggi connessi ad attività
sportive.
Essi costituiscono vere e proprie attività complementari
volte ad integrare la normale attività scolastica; perciò sono effettuati per
esigenze didattiche strettamente e direttamente connesse con i programmi
d'insegnamento o con l'indirizzo professionale degli studi, mirano anche a
potenziare la formazione culturale generale degli studenti, le relazioni tra
scuola e realtà extrascolastiche, la socializzazione degli studenti fra loro e
verso l’esterno.
ARTICOLO 70
I viaggi scolastici non possono essere effettuati
nell'ultimo mese di lezioni e, anche per motivi di sicurezza, nei periodi di
alta stagione turistica e nei giorni prefestivi e festivi.
Il periodo massimo utilizzabile complessivamente da parte
di ciascuna classe per le visite guidate, per i viaggi di integrazione
culturale e per quelli connessi ad attività sportive è di sei giorni, da
impiegare in unica o più occasioni durante l'anno scolastico; comunque così
ripartiti:
-
Per le classi
prime viaggi o visite guidate della durata massima di un giorno.
-
Per le classi
II e III viaggi o visite guidate della durata massima di due giorni
consecutivi.
-
Nessun viaggio per le classi quarte, in
considerazione delle diverse attività programmate, quali scambi culturali,
progetti alternanza scuola lavoro, progetti europei (fatta eccezione per le
visite aziendali);
-
Per le classi
quinte viaggi o visite guidate della durata massima di sei giorni consecutivi,
con possibilità di recarsi all’estero.
E’
altresì possibile organizzare visite ai Palazzi delle Istituzioni (Quirinale,
Palazzo Madama, Montecitorio, Palazzo Chigi) per tutti gli studenti
dell’Istituto e per un massimo di 50 alunni partecipanti e 4 accompagnatori,
della durata massima 4 giorni.
Potranno partecipare
solo coloro che non abbiano già aderito negli anni precedenti alla stessa
iniziativa e si terrà conto dell’andamento disciplinare e didattico dei
richiedenti.
ARTICOLO 71
La programmazione didattica e culturale complessiva dei
viaggi scolastici è affidata ad un’apposita Commissione istituita dal Collegio
dei Docenti.
Detta Commissione ha anche il compito, sia di verificare
il rispetto della normativa vigente, sia di effettuare eventuali sondaggi
presso le famiglie degli allievi perché sia individuato il massimo onere
finanziario con cui esse sono mediamente disposte a concorrere alle spese del
viaggio.
ARTICOLO 72
I viaggi scolastici sono effettuati da classi intere.
In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad
attività sportive o a visite istituzionali, può essere effettuato un viaggio al
quale non partecipi la percentuale minima stabilita degli studenti componenti
le classi partecipanti al viaggio.
La percentuale minima dei partecipanti dovrà essere
calcolata:
-
Per le classi prime,
seconde e terze in ragione dell’80% degli alunni iscritti in caso di viaggio o
visita aziendale di un solo giorno. In ragione del 70% del numero complessivo
di alunni iscritti delle classi partecipanti in caso di viaggio o visita
aziendale organizzata tra classi dello stesso anno di corso e di una classe per
due giorni
-
Per le classi
quinte: in ragione del 60% degli alunni iscritti a tutte le classi
partecipanti.
ARTICOLO 73
I docenti accompagnatori, almeno uno ogni quindici alunni,
saranno di norma insegnanti delle classi partecipanti e di materie attinenti
alle finalità del viaggio e potranno partecipare ad un solo viaggio di più
giorni o ad un max di due viaggi o visite di un giorno, fatta salva specifica
deroga del Dirigente Scolastico.
ARTICOLO 74
I docenti accompagnatori sono responsabili della
organizzazione del viaggio e sono i soli che debbono tenere i rapporti con la
segreteria della scuola. Essi debbono provvedere:
-
alla stesura
del programma analitico (che non deve prevedere tempi lasciati alla libera
disposizione degli studenti);
-
all'invio di
detto programma ai genitori degli studenti;
-
alla
successiva acquisizione delle autorizzazioni scritte dei genitori;
-
all'opportuna
preparazione degli alunni partecipanti;
-
alla guida ed
alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio;
-
alla
presentazione in segreteria della richiesta di viaggio, chiaramente e
debitamente compilata, con l’elenco nominativo dei partecipanti, entro il
termine stabilito;
-
ai contatti
con gli operatori turistici, durante il viaggio.
ARTICOLO 75
Ogni richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta
dai docenti accompagnatori e corredata dalla seguente documentazione:
-
elenco
nominativo degli alunni partecipanti distinti per classi;
-
consenso
scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun alunno partecipante;
-
elenco
nominativo dei docenti accompagnatori;
-
dichiarazione
di detti docenti attestante l'assunzione dell'obbligo della vigilanza degli
studenti;
-
programma
analitico del viaggio
-
relazione
illustrativa degli obiettivi culturali e didattici.
ARTICOLO 76
Le iniziative in ordine ai viaggi scolastici possono
essere presentate entro il 20 Novembre dopo consultazione informale del
Consiglio di Classe, esse verranno esaminate dalla Commissione che, entro il 10
dicembre, stilerà una lista di viaggi proposti per le varie classe(due per ogni
anno di corso). La richiesta definitiva dovrà essere presentata entro il 10
gennaio così da consentire alla Commissione il coordinamento delle iniziative
e l’assolvimento degli adempimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere
accompagnata dalle manleve firmate dai genitori e da un congruo anticipo che
verrà stabilito di volta in volta.
ARTICOLO 77
La progettazione di ogni spostamento deve essere sempre
preceduta da una attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi
preventivabili; può essere attuata soltanto quando l'istituzione scolastica è
fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle
famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o,
comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie.
ARTICOLO 78
I docenti possono proporre per ogni classe delle visite
guidate a carattere professionale e/o scientifico, che saranno autorizzate in
funzione delle esigenze curricolari, della durata di un giorno
ARTICOLO 79
Ogni viaggio può essere effettuato solo se proposto dal
Consiglio di Classe.
ARTICOLO 80
Al fine di evitare negative ripercussioni sull’attività
didattica, sulla base delle indicazioni fornite dai Coordinatori di Classe, il
Consiglio d’Istituto stabilisce, con propria delibera, il periodo in cui
debbono essere svolte tutte le iniziative programmate dalle classi della stessa
sezione, o comunque opera in modo da concentrare i viaggi e le visite di gruppi
di classi ad eccezione delle uscite di cui all’art. 83.
ARTICOLO 81
Il
Dirigente Scolastico, in base alle proposte ricevute dalla Commissione Visite
d’Istruzione, provvede a:
-
richiedere i
preventivi alle Agenzie di Viaggio
-
individuare,
sentite le proposte della Commissione, le Agenzie affidatarie degli incarichi;
-
individuare,
sulla base della proposte della Commissione, i docenti accompagnatori
ARTICOLO 82
I docenti fanno parte a tutti gli effetti della comitiva
e fruiscono del pacchetto turistico, così come acquistato dall’Istituto;
ARTICOLO 83
Gli studenti non sono autorizzati a contattare le agenzie
e gli operatori turistici per richieste di preventivi o altro, né a nome della
scuola, né a nome della classe;
ARTICOLO 84
Ogni viaggio scolastico effettuato in Italia non
tralascerà di promuovere negli alunni una miglior conoscenza del loro Paese:
nell'ambito di una prospettiva sia attuale sia storica, cercherà di favorire le
conoscenze delle relazioni intercorrenti tra la Liguria e l'area regionale visitata nonché quelle intercorrenti tra le aree regionali
suddette e la più ampia realtà nazionale, europea e mondiale.
I viaggi all'estero, dovranno essere preferibilmente
effettuati nell'ambito della U.E. e non trascureranno di promuovere una
migliore conoscenza delle relazioni intercorrenti tra i vari paesi europei.
Per l'approfondimento delle lingue e solo in caso di
conoscenza di una realtà scolastica dei paesi europei, sono consentiti i viaggi
all'estero agli allievi di tutte le classi.
ARTICOLO 85
Al termine del viaggio i docenti accompagnatori
trasmetteranno al Dirigente Scolastico una breve relazione concernente
soprattutto l'interesse ed il comportamento degli studenti e contenente
osservazioni sull'aspetto organizzativo e programmatico del viaggio concluso,
sugli eventuali inconvenienti verificatisi e sul servizio fornito dall'agenzia
o ditta di trasporto.
ARTICOLO 86
Ogni alunno anticiperà la caparra a suo carico
all'atto della propria iscrizione ai viaggi esigenti più giorni e pagherà la
restante parte venti giorni prima della data prevista per la partenza.
Ad ogni alunno, per qualsiasi motivo rinunciatario, sarà
rimborsato solo quanto l'agenzia organizzatrice avrà, secondo i propri regolamenti,
ritenuto dover rimborsare all'Istituto.
ARTICOLO 87
Ogni spesa comune relativa al trasporto (escluse quelle
necessarie per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani, che potranno
essere pagate da ciascun partecipante come quelle necessarie per l'accesso a
musei, mostre, gallerie e simili), al pernottamento ed al vitto deve essere
effettuata per il tramite dell'Istituto e perciò nell'ambito del suo bilancio.
Per iniziative che prevedono l’uso di mezzi pubblici per
uscite di una sola giornata, l’acquisto del relativo biglietto potrà essere
fatto individualmente.
ARTICOLO 88
La trattativa per l’acquisto del pacchetto turistico o
della prestazione compete esclusivamente al Dirigente Scolastico e la Segreteria e, solo su precisa delega del Dirigente Scolastico, il docente accompagnatore può
intrattenere rapporti con l’agenzia nella fase organizzativa del viaggio,
mentre, durante il suo svolgimento, tiene tutti i contatti del caso con
l’agenzia e gli operatori turistici.
ARTICOLO 89
L’Agenzia
deve impegnarsi a comunicare con un congruo anticipo, l’esatta intestazione ed
ubicazione dell’albergo, per poter esercitare nei 5 giorni lavorativi
successivi il diritto di ricusazione della sistemazione alberghiera.
ARTICOLO 90
Per i viaggi all’estero, nel caso venga acquistato il
pacchetto che preveda il trattamento di mezza pensione o di pensione completa,
verrà liquidato il compenso previsto dalle vigenti disposizioni.
ARTICOLO 91
Per quanto non espressamente sopra indicato si rinvia alla
normativa vigente.
TITOLO 7°: Disciplina
ARTICOLO 92
PREMESSA
Le norme seguenti seguono i criteri contenuti nello
“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, D.P.R. n 249 del 24/6/98 e la C.M. prot. 30 del 15 marzo 2007.
La prevenzione dei comportamenti che il regolamento
definirà come sanzionabili ha lo stesso rilievo dell’attività didattica. Va
perseguita attraverso la fermezza e l’equità delle decisioni, l’attenzione ai
problemi, l’assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva
diagnosi, sia del disagio che degli atteggiamenti che possono alterare
quell’equilibrio di reciproco rispetto, su cui si fonda la convivenza di una
comunità.
ARTICOLO 93
Diritti
L’Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:
1)
una
valutazione trasparente;
2)
un’adeguata
informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
3)
la tutela
della riservatezza
4)
lo stesso
rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della
scuola;
5)
la
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
6)
la libera
associazione e l’utilizzo di spazi disponibili;
7)
il rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
8)
servizi per il
recupero delle situazioni di svantaggio;
9)
strumentazioni
tecnologiche avanzate.
ARTICOLO 94
Doveri
1)
Gli studenti
sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità, senza effettuare
assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine
delle lezioni. Per la regolamentazione delle assenze si veda il Titolo IV del
Regolamento di Istituto.
2)
Gli studenti
sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste
dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.
3) Gli studenti sono tenuti a
condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita dell’Istituto.
4)
Gli studenti
sono tenuti a presentarsi nei locali della scuola con un abbigliamento consono
al luogo e nel rispetto della sensibilità altrui.
ARTICOLO 95
Disciplina e
mancanze disciplinari
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e
non lesiva della altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:
-
esprimersi in
modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
-
imbrattare
l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature
didattiche dei compagni;
-
esercitare
qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i
compagni o a limitarne la libertà personale;
-
mancare di
rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche
individuali di docenti e compagni;
-
assumere
comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
-
assumere
comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
-
allontanarsi
dall’Istituto senza autorizzazione scritta.
ARTICOLO 96
Sanzioni disciplinari
Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli
vengano segnalati dal personale A.T.A. o dagli alunni stessi, comportamenti
descritti all’art. 98, punto 3 , potrà, in rapporto alla gravità dei medesimi:
-
allontanare
dalla propria ora di lezione lo studente che reiteratamente assuma un
comportamento scorretto, affidandolo al personale ausiliario ed annotando il
provvedimento sul giornale di classe ;
-
segnalare tali
comportamenti al Coordinatore di Classe che provvederà ad informare la famiglia
dello studente;
-
segnalare
immediatamente al Dirigente Scolastico od ad un suo Collaboratore il fatto
grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo (Il Dirigente
Scolastico potrà, in caso di fatto molto grave, prendere dei provvedimenti
provvisori in attesa della sanzione disciplinare definitiva);
-
richiedere la
convocazione del Consiglio di Classe mediante annotazione sul registro ed
informarne il Coordinatore. Esso provvederà a dare comunicazione scritta
all’alunno ed ai genitori in merito all’infrazione contestatagli, indicando con
chiarezza i motivi che hanno determinato tale sanzione;
Il Consiglio di Classe, riunito dal Dirigente Scolastico a
seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo studente:
-
l’ammonizione
scritta;
-
lo svolgimento
di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza
commessa o attività utile alla comunità scolastica;
-
l’allontanamento
dall’istituto fino ad un massimo di 60 giorni;
-
l’allontanamento
dall’Istituto per tutto l’anno scolastico nel caso di fatti gravissimi
riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica sulle persone o a gravi
fenomeni di bullismo.
Il Consiglio di Classe, prima di sanzionarne il
comportamento scorretto, deve convocare lo studente invitandolo ad esporre le
proprie ragioni, eventualmente accompagnato da testimoni o persona di sua
fiducia. L’Organo Collegiale valuterà di volta in volta se acquisire tali
prove.
ARTICOLO 97
Integrazioni
applicative
Qualora il comportamento dello studente sia configurabile
come reato o metta in pericolo l’incolumità delle persone, il Consiglio di
classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa
delle decisione dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente
avvisati del fatto.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la
scuola concede il nulla osta per l’iscrizione, anche in corso d’anno, ad altra
scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante
le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
ARTICOLO 98
Ricorsi, reclami,
impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento
temporaneo dalla scuola, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad
un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti
della scuola, di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all’interno della scuola in merito all’applicazione del seguente regolamento.
Tale Organo è costituito dal Dirigente Scolastico, da tre
docenti, un rappresentante del personale A.T.A., due genitori, due studenti
eletti nelle rispettive componenti. Per ogni componente sono nominati
altrettanti membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione in caso di
assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all’irrogazione
della sanzione.
L’Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del
Dirigente Scolastico con preavviso di due giorni e comunica le sue decisioni
all’interessato entro 5 giorni.
Contro le decisioni dei Consigli di classe è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore
Regionale del M.P.I. che decide in via definitiva, sentita la sezione del
Consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola secondaria
superiore.
Il Dirigente dell’Amministrazione Scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
regolamento emanato dal M.P.I. (DPR 24 giugno 1998, n. 249), anche contenute
nel regolamento degli studenti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un Organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore, da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore
designato dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di
elevate qualità morali, civili nominato dal dirigente dell’amministrazione
scolastica periferica.
ARTICOLO 99
E’ fatto
divieto assoluto agli studenti di utilizzare ,in qualsiasi modalità, durante le
ore di lezione il telefono cellulare ed altri apparecchi di riproduzione audio
e video. In caso di mancato rispetto di questo divieto, il docente , dopo una
prima ammonizione verbale con la quale invita lo studente a spegnere
l’apparecchio, potrà procedere ad un sequestro temporaneo dell’apparecchio
medesimo. Tale sequestro comunque avrà fine al termine della lezione e di esso
ne dovrà essere fatta menzione sul registro di classe. Nel caso in cui l’alunno
rifiuti di consegnare tale apparecchio, il docente provvederà ad informarne
tempestivamente la Presidenza per l’adozione di opportuni provvedimenti
disciplinari.
TITOLO 8°: Assemblee di Classe e
di Istituto
(approvato dall'Assemblea studentesca d'Istituto
del 30.1.1992,
che ha accolto i suggerimenti del Consiglio d'Istituto)
ARTICOLO 100
Le convocazioni devono essere presentate in presidenza:
con un anticipo di almeno venti giorni quelle relative alle Assemblee di
istituto, con un anticipo di almeno cinque giorni scolastici quelle relative
alle Assemblee di classe.
ARTICOLO 101
Le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti o dalla maggioranza degli studenti
componenti le singole classi.
I rappresentanti di classe hanno l'obbligo di redigere il
verbale di ogni assemblea, di cui copia deve essere consegnata alla Presidenza.
ARTICOLO 102
Il Comitato studentesco è costituito da nove
studenti eletti all'inizio dell'anno scolastico dai rappresentanti di classe
nonché dagli studenti membri del Consiglio d'Istituto che non siano stati
eletti.
Il Comitato studentesco si riunisce in orario
pomeridiano, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e al docente
referente. Il Comitato decide la data dell’ Assemblea di Istituto e ne fissa
l’ ordine del giorno.
Il Comitato studentesco redige il verbale
delle sue riunioni; tale verbale deve essere consegnato alla Presidenza ed al
Comitato studentesco.
ARTICOLO 103
L'assemblea di istituto sviluppa gli argomenti
posti all’ordine del giorno, anche in presenza di esperti esterni, la cui
partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
L’Assemblea è unica per tutte le classi, ma
potrebbero essere cercate soluzioni alternative per problemi di sicurezza e/o
comportamentali.
In quest'ultimo caso, essa potrà giovarsi dell'ausilio del
Dirigente Scolastico e di docenti disponibili.
ARTICOLO 104
Di quanto previsto dalle norme legislative, si pone in
evidenza:
a)
che
l'assemblea di istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato
studentesco o dal 10% degli studenti iscritti all'istituto.
b)
che il
Dirigente Scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea di istituto qualora
essa si svolga disordinatamente o qualora questo regolamento sia violato