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Come è noto, la
circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha previsto che
le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado per l’anno
scolastico 2010-2011 debbano essere effettuate nel
periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 marzo 2010.
Nel confermare le disposizioni generali per le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo,
diramate con
circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si forniscono
ulteriori indicazioni, funzionali agli adempimenti e
alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di
II grado.
Tempi e organizzazione dell’iscrizione
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime
delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Per gli studenti delle classi successive al primo anno
di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio, salvo i
casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad
altra scuola, secondo le disposizioni vigenti.
1. Adempimento dell’obbligo
1.1. Obbligo di istruzione
Gli studenti che nel corrente anno scolastico
concluderanno con esito positivo il percorso del primo
ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha
disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione
devono iscriversi alla prima classe di un istituto
secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in
base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto
2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo
quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato
alla acquisizione di un titolo di studio di istruzione
secondaria di II grado o di una qualifica professionale
di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Con
il loro conseguimento si assolve il diritto/dovere di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali
per il conseguimento di qualifiche professionali
Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico
2010-2011, in attesa della compiuta attuazione delle
norme che disciplinano i percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del
titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a
percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche
professionali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione.
1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte di
ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica, sono impegnati a
sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di
sensibilizzazione. Una attenzione particolare va
prestata ai territori più a rischio e alle fasce di
utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro
impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con
le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di
prevedere e programmare gli interventi di prevenzione
nei Piani territoriali.
Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi
triennali di cui al precedente punto 1.2, il dirigente
della scuola secondaria di I grado assume agli atti la
manifestazione formale della famiglia di impegno
all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno
formalizzato, il dirigente procederà nel prosieguo - di
concerto e con la collaborazione della famiglia
interessata - all’accertamento dell’assolvimento
dell’obbligo.
2. Procedure
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti
l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli
istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione
del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del
dirigente della scuola del primo ciclo di appartenenza -
all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali
domande vengono inoltrate agli istituti di destinazione
entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26
marzo 2010.
In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una
delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi
ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e
degli istituti professionali, approvati in seconda
lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio
2010 (Allegato 1), e dalla programmazione regionale
dell’offerta formativa.
Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima
classe degli indirizzi degli istituti professionali di
cui all’allegato 1 possono contestualmente chiedere
anche di poter conseguire una qualifica professionale a
conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro
famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi
realizzati sino al corrente anno scolastico.
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è
necessario acquisire, nei tempi più brevi, le
determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni
in ordine all’attuazione dei percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale in relazione alla
fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2,
del decreto legislativo n. 226/05.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un
solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per
evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie
possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e
che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare
verso altri istituti le domande non accolte (anche in
base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio
di istituto), le famiglie, in sede di presentazione
della istanza di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico
dell’istituto secondario di II grado presso cui la
domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro
immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le
famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
3. Contrasto dell’evasione scolastica
Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo
assolvimento si rinvia a quanto già precisato nella
circolare ministeriale n. 4/2010, relativa alle
iscrizioni nel primo ciclo.
In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
sul contenuto dell’art.1-quater del decreto legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2009, n.167, concernente
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri
dati utili alla prevenzione e al contrasto della
dispersione scolastica”.
4. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra,
successivamente all’iscrizione a domanda o d’ufficio e
prima dell’inizio ovvero in corso d’anno scolastico, la
relativa, motivata richiesta deve essere presentata
dall’interessato sia al dirigente scolastico della
scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di
destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della
scuola di prima iscrizione invia, dopo aver accertato la
disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato ed
alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima
anche tutti i documenti dell’alunno.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della
acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente
della scuola di destinazione, quale condizione
inderogabile per l'accoglimento della domanda di
iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono
curate dalle scuole interessate, previa verifica
dell’avvenuta nuova iscrizione.
5. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla
base di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, articolo 12, comma 5. La famiglia interessata
presenterà l’apposita certificazione rilasciata dalla
Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva
l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24
febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo
dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del
Piano educativo individualizzato, anche al fine di
procedere alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’Ente locale.
Con riferimento agli alunni con disabilità certificata,
si ricorda che l’adempimento dell’obbligo di istruzione
può avvenire solo al compimento del 18° anno di età (L.
n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera c), e Sentenza
Corte Costituzionale n. 226/01).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non
abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ma
l’attestato comprovante i crediti formativi documentati
in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di
età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria
di secondo grado sulla base del semplice predetto
attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12; art.
9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma
4).
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Si rinvia a quanto già precisato nella circolare
ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010.
7. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che
intendano provvedere in proprio all'istruzione dei
minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono
rilasciare al dirigente scolastico della scuola della
tipologia richiesta più vicina alla propria residenza
apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di
possedere capacità tecnica o economica per provvedervi,
rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne
la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni
che si siano avvalsi dell'istruzione parentale o
comunque frequentanti scuole non statali e non
paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che
saranno diramate in materia di valutazione.
8. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la
facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà
si attua mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello B allegato. La
scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque
in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica trova invece
concreta attuazione nella opzione di diverse possibili
attività:
- attività didattiche e formative,
- attività di studio e/o di ricerca
individuali con assistenza di personale docente,
- libera attività di studio e/o di
ricerca individuale senza assistenza di personale
docente,
- non frequenza della scuola nelle
ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata
mediante l’allegato modello C
all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce. La firma del genitore
dell’alunno minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in
cui venga scelta l’opzione “non frequenza della scuola
nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.
9. Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento
riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti,
possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le
iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3,
comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 25.10.2007, riguardanti:
- il conseguimento del livello di
istruzione corrispondente a quello conclusivo della
scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione;
- il recupero delle competenze per
la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione (Regolamento emanato con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);
- il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria di II grado;
- la conoscenza della lingua
italiana da parte degli immigrati.
Il termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente
applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere
modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non
curricolare delle istituzioni scolastiche, nonché ai
progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il
rientro degli adulti nel sistema formativo.
Resta inteso, comunque, che - attraverso l’adozione di
formale e motivato provvedimento per ogni studente
accolto - è consentito accettare iscrizioni anche dopo
la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre
l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.
10. Funzionalità
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a
partire dalle iniziative in tal senso attivate da uffici
quale ad esempio quello lombardo, a verificare d’intesa
con l’Ente locale competente il possibile coordinamento
delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di giungere
progressivamente a una gestione più puntuale e
tempestiva delle iscrizioni alla classe prima delle
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e
ai CFP.
11. Iniziative per garantire le informazioni
alle famiglie
Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito
www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca
delle scuole superiori secondo i nuovi ordinamenti
approvati con i recenti regolamenti. La funzione
consentirà di individuare le scuole e la loro
collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà
operativo dal 25 febbraio 2010, è ottenuto in modo
“automatico” dall’applicazione delle tabelle di
convergenza allegate ai regolamenti.
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione,
la partecipazione e la comunicazione ha messo a
punto un fascicolo dettagliato e completo dei quadri
orari dei diversi indirizzi, delle articolazioni e delle
opzioni previste, dei profili professionali e di tutte
le informazioni utili a conoscere le caratteristiche
della nuova scuola secondaria superiore. È stata inoltre
predisposta una brochure più agile e sintetica, rivolta
particolarmente alle famiglie, contenente le
informazioni generali e la presentazione dei nuovi
licei, istituti tecnici e professionali.
Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente
sia alle scuole secondarie di I e di II grado, sia agli
Uffici Scolastici Regionali in un numero di copie
adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito
www.istruzione.it
a partire dal 25 febbraio 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
Allegati: (in formato .doc

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