Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per
quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano
la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il
disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è
ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media,
che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua
attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei
docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale
al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica,
è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del
patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n.
175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nella Adunanza del 10 febbraio
1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella
Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio,
in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con
i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile
e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità
di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che
sia la loro età e condizione, nel ripudio di
ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti
e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle
scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante
una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli
studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola
e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività
in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione
di pericolo. Si applica per quanto
possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti
nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola
media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di
garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale,
e presideuto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
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